Il 30 agosto l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha pubblicato il regolamento che disciplina l’utilizzo di incaricati esterni per l’attività di mystery shopping e individua i requisiti, le competenze, il perimetro di operatività e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’incarico. Il mystery shopper è uno strumento di tutela dei consumatori.
Il regolamento disciplina le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori, di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) si disciplinano le modalità attraverso le quali l’Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, i requisiti di tali soggetti esterni, i relativi compiti, nonché il corrispettivo ad essi spettante (artt. 4, 5, 6 e 7). L’articolo 4 prevede la facoltà dell’Istituto di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, fermo restando che tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d’ufficio in conformità, rispettivamente, al Regolamento (Ue) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all’articolo 10, comma 3, del cap. Le finalità e il perimetro oggettivo e soggettivo nell’ambito del quale l’incaricato esterno è tenuto a svolgere le attività di mystery shopping sono definiti dall’Ivass all’atto di conferimento dell’incarico.
Al fine di garantire la qualità e l’affidabilità delle attività di mystery shopping, l’articolo 5 individua i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza che devono sussistere in capo all’incaricato esterno, con particolare riguardo all’esperienza maturata nel settore specifico, alla struttura organizzativa adottata, alle competenze tecniche acquisite, nonché agli eventuali legami, diretti o indiretti, con i soggetti coinvolti nell’indagine o con il gruppo cui essi appartengono.
L’articolo 6 disciplina i compiti dell’incaricato esterno il quale, sotto la direzione dell’Ivass al quale fornisce ampia informativa, esegue l’incarico conferitogli assicurando adeguati standard qualitativi nonché la riservatezza e il segreto d’ufficio, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. L’articolo 7 prevede le modalità di determinazione del corrispettivo per l’incaricato esterno, richiamando i criteri di mercato e precisando che lo stesso debba essere individuato in modo da garantire gli standard qualitativi richiesti. Il corrispettivo, inoltre, non può essere collegato all’esito delle verifiche compiute.