Ivass: via libera a regolamento su incarichi esterni per mystery shopping

Ivass LogoIl 30 agosto l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha pubblicato il regolamento che disciplina l’utilizzo di incaricati esterni per l’attività di mystery shopping e individua i requisiti, le competenze, il perimetro di operatività e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’incarico. Il mystery shopper è uno strumento di tutela dei consumatori.

Il regolamento disciplina le attività di mystery shopping, volte alla protezione dei consumatori, di cui all’articolo 144-bis del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) si disciplinano le modalità attraverso le quali l’Istituto può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, i requisiti di tali soggetti esterni, i relativi compiti, nonché il corrispettivo ad essi spettante (artt. 4, 5, 6 e 7). L’articolo 4 prevede la facoltà dell’Istituto di avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di mystery shopping, fermo restando che tali soggetti sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e del segreto d’ufficio in conformità, rispettivamente, al Regolamento (Ue) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché all’articolo 10, comma 3, del cap. Le finalità e il perimetro oggettivo e soggettivo nell’ambito del quale l’incaricato esterno è tenuto a svolgere le attività di mystery shopping sono definiti dall’Ivass all’atto di conferimento dell’incarico.

Al fine di garantire la qualità e l’affidabilità delle attività di mystery shopping, l’articolo 5 individua i requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza che devono sussistere in capo all’incaricato esterno, con particolare riguardo all’esperienza maturata nel settore specifico, alla struttura organizzativa adottata, alle competenze tecniche acquisite, nonché agli eventuali legami, diretti o indiretti, con i soggetti coinvolti nell’indagine o con il gruppo cui essi appartengono.

L’articolo 6 disciplina i compiti dell’incaricato esterno il quale, sotto la direzione dell’Ivass al quale fornisce ampia informativa, esegue l’incarico conferitogli assicurando adeguati standard qualitativi nonché la riservatezza e il segreto d’ufficio, anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. L’articolo 7 prevede le modalità di determinazione del corrispettivo per l’incaricato esterno, richiamando i criteri di mercato e precisando che lo stesso debba essere individuato in modo da garantire gli standard qualitativi richiesti. Il corrispettivo, inoltre, non può essere collegato all’esito delle verifiche compiute.