Durante la discussione sulla Legge di Stabilità è stata approvata dalla Commissione Bilancio della Camera la norma che prevede la possibilità di utilizzare il contratto di leasing, fino a oggi riservato agli immobili non residenziali, anche per la prima casa. La norma, inizialmente contenuta in un ddl a firma della senatrice Camilla Fabbri (Pd), è destinata in particolare ai giovani con età inferiore ai 35 anni e con un reddito non superiore a 55.000 euro annui.
Come spiega l’Assilea in una nota, è prevista la detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute per i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui, e sempre del 19% per il riscatto finale, per una soglia massima di 20.000 euro.
Le agevolazioni si applicano in misura ridotta del 50 per cento nei confronti di soggetti con età uguale o superiore a 35 anni di età, purché privi di abitazione principale e con reddito complessivo comunque non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto.
In sostanza, con la stipula del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing si obbliga ad acquistare o anche a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente.
Gli immobili devono avere destinazione abitativa a esclusione delle cat. A1, A8 e A9. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore può riscattare la proprietà del bene, pagando un prezzo contrattualmente previsto.
Per le cessioni da imprese edili nei confronti della società di leasing, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200 euro ciascuna); nel caso di cessioni di immobili effettuate da soggetti privati nei confronti della società di leasing è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1,5% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna).
“Non so se sia adatta la parola rivoluzione, ma questa è una misura dallo straordinario valore sociale ed economico, in quanto può dare una spinta positiva alla crescita del Paese, consolidando l’avvio della ripresa in un settore ancora difficile come l’edilizia – ha sottolineato il presidente dell’Assilea, Corrado Piazzalunga – inoltre la portata ‘generale’ della norma offre un rilevante beneficio in termini di certezza del diritto a operatori e clientela leasing”.
Nel pacchetto “leasing prima casa”, inoltre, sono contenute alcune disposizioni aventi portata generale, in particolare:
– la definizione di “locazione finanziaria” come contratto di durata, in cui l’elemento essenziale è la previsione dell’opzione finale di acquisto del bene a favore dell’utilizzatore ad un prezzo prestabilito;
– la previsione della non applicazione dell’azione revocatoria in caso di fallimento del venditore/costruttore;
– la disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, prevedendo che la società di leasing ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.