Mediatori creditizi: il capitale minimo scende a 50.000 euro. Sindaci fuori dalle Srl

CreditoScompare l’obbligo per le Srl di nominare un organo di controllo o un revisore unico se tale obbligo scaturiva esclusivamente dai requisiti richiesti in materia di capitale sociale. Il decreto n. 91 del 2014, meglio noto come “decreto competitività”, restringe la platea delle Srl soggette al controllo sindacale da un lato, e dall’altro diminuisce sensibilmente il requisito legato al capitale sociale necessario alla costituzione di una Spa. Ne trarranno giovamento tutte le neo società di mediazione creditizia, che si troveranno con un capitale minimo ridotto.

Capitale sociale di 50.000 euro per le Spa. Il decreto 91/14 ha innanzitutto abbassato da 120.000a a 50.000 euro la soglia minima del capitale richiesto per costituire una Spa. Tale novità determina un effetto immediato sulla mediazione creditizia: le società potranno abbattere il capitale o essere costituite con capitale ridotto; mentre ne genera almeno altri 2 per il resto del mercato: il primo è rappresentato dall’allineamento della nostra legislazione a quella europea, laddove l’importo minimo occorrente per la costituzione di una Spa deve essere di 25.000 euro. Il secondo effetto mira ad agevolare la nascita di società per azioni che meglio si prestano, rispetto alle società a responsabilità limitata, alla raccolta sul mercato dei capitali di rischio e di debito, rimuovendo la barriera costituita dall’elevato ammontare del capitale sociale minimo richiesto.

Va osservato che oltre alle società di nuova costituzione, la riduzione del capitale sociale minimo richiesto per le Spa ha effetto anche su quelle già esistenti le quali potranno anche ridurre volontariamente il capitale sociale sino alla misura di 50.000 euro, avendo a disposizione una maggiore disponibilità patrimoniale da assegnare ai soci in presenza di capitale esuberante. Anche in caso di perdite di esercizio, la verifica delle condizioni previste dall’art. 2447 del c.c. dovrà essere compiuta avuto riguardo per la soglia minima dei 50.000 euro, contro i 120.000 della previgente normativa.

Controllo sindacale per le Srl. Prima dell’entrata in vigore del decreto 91/14, la nomina del revisore sindacale nelle Srl scattava automaticamente in presenza di un capitale pari a 120.000 euro. Con la nuova norma scompare ogni forma di relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione del controllo sindacale.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo per le Srl è obbligatoria solo se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato i parametri di cui all’articolo 2435 bis del codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La relazione che accompagna il decreto spiega che la norma è dettata da un’esigenza di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese. Per contro, è stato immediatamente rilevato che una totale assenza di controlli comporta il venir meno di una importante funzione di tutela per gli stakeholder. L’attività dei sindaci, così come fotografata dall’art. 2403 del c.c., è infatti tesa alla vigilanza sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. La norma può lasciare spazio ad alcune situazioni paradossali, in quanto si potrebbe verificare che una Spa con capitale di 50.000 euro sia soggetta al controllo dell’organo di revisione e una Srl con capitale ben superiore invece non lo sia.

In questo caso bisognerà vedere se le società di mediazione creditizia, costituite in forma di Srl, possano fare a meno o no del controllo sindacale, ma ad una prima rilettura sembrerebbe di sì.

Cosa accade ai sindaci. Un effetto della disposizione si produce immediatamente in capo alle Srl le quali abbiano nominato l’organo sindacale solo per il superamento del limite del capitale. Oggi, venuto meno tale obbligo, l’istituzione dell’organo è per loro puramente facoltativa. Non è da escludere che molte società possano tendere a eliminare il “controllore” anche solo in funzione di un’ottica di snellimento dei costi aziendali.

Riguardo la revoca dell’incarico, la disposizione 91/14 cita testualmente: “…. la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.  Pertanto, per i sindaci si prevede la possibilità di una revoca immediata dell’incarico, subordinata alla espressa richiesta dell’assemblea societaria.

Cosa deve fare la società. In assenza di dimissioni spontanee, per la rimozione dell’organo di controllo la società può attivare la procedura che prevede la convocazione di un’assemblea la quale, una volta riscontrata la sussistenza della “giusta causa”, potrà sancire la revoca con delibera soggetta ad approvazione.

Resta naturalmente, tra le facoltà delle società, la possibilità di mantenere in piedi l’organo di controllo fino alla sua naturale scadenza. In tale ipotesi, l’organo di amministrazione è tenuto a comunicare al revisore o alla società di revisione la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, evidenziandone i relativi motivi. L’assemblea, una volta acquisite le osservazioni formulate dall’organo di revisione e sentito l’organo di controllo (qualora esistente), procede con l’adozione della delibera.

Infine, va segnalato che le nuove regole non avranno effetto immediato per le Srl già costituite per le quali occorrerà provvedere in conformità con le nuove disposizioni solo a partire dal 2015.