La ratio della nuova disciplina, che ridefinisce gli articoli della Finanziaria 2008 che hanno istituito i Fondo di solidarietà ad hoc e regolato la materia, è quella di incrementare le possibilità di accesso alla sospensione delle rate in un periodo di crisi occupazionale e di difficoltà economiche come quello che il Paese sta attraversando.
Le norme appena introdotte prevedono che la sospensione delle rate del mutuo possa essere richiesta in tre casi, che devono essersi necessariamente verificati entro i tre anni precedenti: il primo è la cessazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata, che non sia avvenuta per dimissioni del lavoratore, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa o pensionamento; il secondo riguarda la cessazione di rapporti non subordinati di natura coordinata e continuativa, con le stesse eccezioni previste per il primo caso; il terzo, infine, comprende la morte, il riconoscimento di una grave forma di disabilità o di invalidità civile non inferiore all’80%.
La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Nell’emendamento si prevede che la sospensione possa operare anche nel caso di mutui oggetto di cartolarizzazioni, nonché per quelli erogati per portabilità tramite surroga e per quelli che sono già stati sospesi, ma entro un limite complessivo di 18 mesi.
Viceversa, la sospensione non può essere richiesta nel caso in cui si ravvisi un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni consecutivi, se il richiedente fruisce già di agevolazioni pubbliche o se esiste già un’assicurazione a garanzia degli eventi che consentono l’ammissibilità, come appunto la perdita del lavoro.