In vista della prossima emanazione da parte del Mef del decreto ministeriale che stabilirà le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro presso l’Oam, così come disposto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 92 del 2017, gli addetti ai lavori non dovranno farsi cogliere impreparati dalle nuove disposizioni per l’esercizio del commercio degli oggetti preziosi usati; eventuali sviste o ritardi nell’allineamento al registro produrranno una oggettivo impedimento all’esercizio dell’attività specifica. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’Organismo degli agenti e mediatori dovrà dare avvio al registro, mentre i vari soggetti esercenti saranno tenuti a perfezionare l’iscrizione allo stesso entro 30 giorni dalla sua istituzione, attraverso canali telematici e attenendosi alle disposizioni normative e ministeriali. Tuttavia al momento della pubblicazione della bozza del decreto gli addetti ai lavori hanno sottolineato alcune difficoltà oggettive nella predisposizione di quanto previsto per procedere all’iscrizione. In particolare il problema è collegato alla cosiddetta “attestazione” che ogni operatore dovrà ottenere dalla questura territorialmente competente e che dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione all’Oam, a pena di inammissibilità. Con l’aiuto di Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro (Antico), cerchiamo di comprendere meglio l’attuale situazione e i sottesi problemi.
Quanto si dovrà attendere ancora per l’emanazione del decreto del Mef?
Ritengo che siamo agli sgoccioli, considerando che la consultazione pubblica della bozza del decreto è terminata lo scorso 10 novembre; ora i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze sono al lavoro per definire in modo compiuto le misure più idonee, sentiti i pareri della associazioni ed altri, che dovranno essere osservate nella determinazione delle linee guida per l’invio dei dati che popoleranno l’istituendo registro. Anche l’Antico ha avuto qualcosa da segnalare al Mef relativamente ad alcuni aspetti tecnici, come le modalità di formazione dell’entità del contributo di iscrizione, che sarebbe opportuno rapportare al volume di affari anziché al ruolo principale o secondario dell’attività svolta; così come l’estensione da 10 a 20-30 giorni per l’effettuazione delle dovute variazioni dei dati comunicati, la contestuale comunicazione in prima iscrizione degli estremi del conto dedicato previsto per le operazioni in oro, fino alla presa d’atto della nuova Scia per l’esercizio dell’attività prevista dalla legge 124 del 2015 (Legge Madia), e dai suoi decreti attuativi n. 126 del 30 giugno 2016 e n. 222 del 25 novembre 2016.
Quali sono le attuali criticità per la futura iscrizione al registro e quali le difficoltà che stanno emergendo in fase di preparazione? Che cosa sta facendo Antico a riguardo?
Oltre a quanto previsto dal decreto 92 del 2017 e dalle prime indicazioni fornite dalla bozza del documento ministeriale, che destano preoccupazioni per gli operatori dediti al commercio dei preziosi usati per l’impatto dei nuovi adempimenti, ciò che preoccupa è lo stato di coordinamento tra i pubblici uffici e varie autorità nazionali circa le differenti modalità di osservanza delle disposizioni normative. I nostri associati segnalano che alcune questure hanno poche informazioni in merito al rilascio della cosiddetta “attestazione”, che deve comprovare il possesso e la perdurante validità della licenza di pubblica sicurezza per l’effettivo svolgimento dell’attività di impresa. In mancanza di questa l’Oam non potrà procedere all’iscrizione dei soggetti richiedenti, dopo aver constatato altre conformità previste dal testo normativo, così come la perdurante o meno tenuta del registro di pubblica sicurezza di cui all’articolo 128 del Tulps che sembra scomparire dall’introduzione della scheda numerata progressivamente di cui all’articolo 5 del decreto 92 del 2017. Sono questioni che restano in sospeso e che impattano sull’operatività degli operatori, insoddisfatti delle nuove disposizioni. A questo proposito la nostra associazione ha organizzato un ciclo di convegni che sta toccando le principali città d’Italia, da ultima Milano. Questi incontri offrono la possibilità di un confronto tra gli addetti ai lavori e le varie istituzioni, come la Guardia di Finanza, la Polizia amministrativa, i dirigenti del Mef, i funzionari dell’Oam e altri. Il fine di tali incontri è quello di illustrare la nuova disciplina e di tranquillizzare gli operatori, interloquendo al tempo stesso con le autorità competenti in modo che il tutto venga recepito con la massima serenità.
Quali iniziative sta mettendo in campo Antico per preparare gli operatori all’iscrizione presso l’Oam e per agevolare l’Organismo nella fase di raccolta dati?
Sin dal primo momento Antico ha annunciato la nostra completa e totale disponibilità a collaborare con l’Oam e con la sua dirigenza, a partire dal direttore generale Federico Lucchetti e dal responsabile ufficio elenchi Stefano Albisinni, che ospitato ai nostri convegni. Siamo ben consapevoli della difficoltà del compito assegnato all’Organismo. Per questo l’Antico ha messo a disposizione i dati raccolti in anni di attività durante i quali è stato mappato il territorio nazionale per città, provincie e regioni, con dati aggiornati trimestralmente. Ritengo che l’obbligo di iscrizione degli operatori in un registro apposito tenuto dall’Oam sia stata una giusta soluzione per creare un data base dei soggetti esercenti il commercio dei preziosi usati, che fino ad oggi è mancato. Anche il presidente dell’Oam, Antonio Catricalà nel corso di un’audizione alla Camera, che ha preceduto quella del sottoscritto, ha sottolineato che l’Organismo è soddisfatto dell’ingresso della categoria degli operatori compro oro. Ritengo che questa sia un’eccellente occasione per mettere un po’ di ordine in una categoria di soggetti e in un’attività che è divenuta parte integrante del nostro sistema economico-commerciale di settore.