Nunzio Ragno, presidente Antico: “Le Faq pubblicate dal Mef sulla IV Direttiva Antiriciclaggio non sono esaustive. Incertezze per gli operatori compro oro”

Nunzio Ragno, Antico 2“Nelle Faq (Frequently asked question, Domande poste di frequente, ndr) pubblicate sulla pagina web del dipartimento del Tesoro, il ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti e specifiche sulla materia antiriciclaggio aggiornata a seguito del recepimento della IV direttiva Ue n. 2015/849, la cosiddetta  Anti-money laundering. Peccato che le risposte non siano affatto esaustive e lascino parecchi margini di incertezza”. Nunzio Ragno, presidente dell’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, non usa mezze misure per criticare il lavoro fatto dalle istituzioni in merito alla disciplina normativa per contrastare il  riciclaggio di denaro. In sede di recepimento del provvedimento Ue, infatti, oltre ad adeguare il decreto legislativo 231 del 2007 alle disposizioni europee, il governo ha ritenuto necessario adottare delle regole organiche di settore sulle attività di compravendita di oggetti preziosi usati per favorire la lotta ai fenomeni criminali di riciclaggio e ricettazione che interessano il comparto aurifero. Gli interventi, però, non soddisfano l’Antico, come ci illustra il suo presidente.

Quali sono i principali problemi collegati alle Faq relative alla IV Direttiva Antiriciclaggio?
A proposito dell’utilizzo del contante, oltre a lamentare un limite discriminatorio rispetto al resto degli operatori economici, nella Faq n. 5 in cui si chiede se rileva il pagamento a rate di un acquisto di preziosi usati, in cui ciascuna rata sia inferiore al limite di 500 euro, il dipartimento del Mef risponde che al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500 euro non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 4. Noi contestiamo il fatto che non sia riconosciuta la possibilità di un acquisto rateale a seguito della conclusione di un accordo previsto, contenuto e concordato in un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, poiché in tal modo si viola la liberta dei due contraenti di regolarizzare l’aspetto finanziario in forma autonoma. Ciò rappresenta un ulteriore restrizione che non si riscontra in altri contesti commerciali rispetto al limite di 3.000 euro di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Ma c’è dell’altro.

E cioè?
La domanda specifica sulla possibilità di pagamenti misti, ossia contante fino a 499 euro e la restante parte con mezzi tracciabili rispetto al limite di cui al secondo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo 92/2017, non ha avuto risposta. A fronte del silenzio rispetto a tale dubbio e considerata la risposta fornita  nella Faq n. 11 rispetto al limite dei 3.000 euro si desume, ma senza certezza, che il medesimo criterio valga per i compro oro. Rispetto al limite di utilizzo del contante rimane inoltre l’incertezza in merito alla sua applicabilità anche sulle cessioni al dettaglio da parte del compro oro che ha tracciato l’acquisto con la compilazione della scheda numerata di cui all’art. 5 del decreto compro oro. Senza contare il problema del conto corrente dedicato.

Quale problema?
L’articolo 5, comma primo, del decreto legislativo 92 del 25 maggio 2017 impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie relative all’attività di compro oro, al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni. Questo obbligo di esclusività ha generato problemi operativi a chi, esercitando esclusivamente l’attività di compro oro, non sapeva come far fronte ai costi generali di affitto, personale, utenze e altro. Inoltre, molto spesso, tali esercizi commerciali sono svolti attraverso imprese organizzate in multipunto gestiti da preposti diretti a livello centrale dall’amministrazione; in tali circostanze non era chiaro se un conto corrente dedicato potesse assolvere agli obblighi di tracciabilità di tutte le unità locali oppure ogni punto dovesse avere il suo conto dedicato. Il Mef ha risposto chiaramente al primo interrogativo, rimanendo però evasivo su secondo, visto che ha ritenuto compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo; tuttavia il ministero non ha replicato alla richiesta che domandava se fosse possibile il contrario. Non meno problematica risulta la riluttanza degli istituti bancari ad accendere conti correnti ai compro oro considerati soggetti a rischio di riciclaggio. Questi che ho citato, comunque, sono solo alcuni esempi. Nel complesso sono molte le domande rimaste inevase, tra cui quella relativa alla posizione degli operatori professionali in oro, di cui alla legge 7 del 2000, che acquistano preziosi da compro oro e privati per destinarli all’attività di trasformazione e affinazione chimica.

Ci sono dubbi anche su questo aspetto?
Sì, perché non è affatto chiaro se tale attività industriale esercitata su preziosi usati debba essere assoggettata a decreto compro oro o al decreto antiriciclaggio 231 del 2007. E inevase restano anche le richieste di indicazioni sulla compilazione della scheda numerata, sulla produzione del supporto fotografico, sulla conservazione e/o sostituzione dei registri di pubblica sicurezza. A tal proposito ricordo i prossimi convegni organizzati dall’Antico a Caserta, il 9 ottobre presso il Grand Hotel Vanvitelli; a Bari, 19 ottobre presso Hotel Parco Dei Principi; a Roma e a Milano. Nel corso degli incontri si forniranno indicazioni interpretative e applicative fondate su un confronto con le istituzioni competenti, come Mef, Guardia di Finanza e Unità d’informazione finanziaria della Banca d’Italia, e basate sui principi dettati dal decreto legislativo 231 del 2017.