Continuano gli aggiornamenti normativi sulla compravendita di oggetti preziosi usati. Da un lato l’entrata in vigore, a partire dal 10 ottobre, del regolamento sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni relative all’Oam, l’Organismo degli agenti e mediatori. Dall’altro l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo di recepimento della V direttiva europea recante modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 90 e 92 (Decreto “compro oro”), che apporta alcuni allineamenti operativi, da parte degli operatori in oro, alle disposizioni contenute nelle norme. Con l’aiuto di Nunzio Ragno, presidente dell’Antico, l’Associazione nazionale tutela il comparto oro, facciamo il punto della situazione.
Cosa cambia in concreto per gli operatori in oro con il recepimento della V direttiva europea?
Indubbiamente si va verso una normativa più evoluta e molto più estesa in materia di antiriciclaggio. Dal punto di vista operativo, gli operatori professionali in oro che esercitano l’attività di commercio e trasformazione di oro da investimento e/o materiale d’oro, in qualità di soggetti obbligati dal decreto legislativo 90 del 2017, dovranno attenersi alle più stringenti disposizioni in materia di analisi del rischio e adeguata verifica della clientela, che prevedono tra l’altro il pubblico accesso alle informazioni sui titolari effettivi, oltre ad altre novità contemplate dal decreto. Per ciò che attiene i compro oro, tenuti invece all’osservanza del decreto legislativo 92 del 2017, non ci saranno sostanziali novità dal punto di vista operativo. Semplicemente, le sanzioni che comportano la sospensione dell’attività saranno irrogate dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato come previsto per le altre violazioni antiriciclaggio citate da decreto legislativo”.
Quali sono i punti più rilevanti del nuovo regolamento sanzionatorio dell’Oam?
Il regolamento integrativo stabilisce la procedura al termine della quale l’Organismo potrà irrogare le sanzioni amministrative-pecuniarie previste dal decreto legislativo 92 in caso di mancata o tardiva comunicazione della variazione dei dati. Ai sensi del Decreto sui compro oro gli operatori che non ottemperano agli obblighi di comunicazione delle variazioni dei dati intervenute dopo l’iscrizione, sono soggetti all’irrogazione di una sanzione pecuniaria che ammonta a 1.500 euro; sanzione che può essere ridotta a 500 euro se la comunicazione avviene entro 30 giorni, nonché aumentata fino a un massimo di 4.500 euro in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche. Le disposizioni contenute nel regolamento sono frutto di una discussione avvenuta con la delegazione dell’Antico durante un incontro consultivo del 12 settembre che ha consentito la revisione di alcuni punti controversi.
Siete soddisfatti del modo in cui si articola la procedura sanzionatoria?
La procedura sanzionatoria nasce con la contestazione formale, ai soggetti interessati, delle violazioni rilevate, mediante notifica alla casella di posta elettronica certificata. I destinatari della procedura sanzionatoria, inoltre, hanno la facoltà di presentare deduzioni e osservazioni scritte da sottoporre all’attenzione dell’Oam ai fini di una revisione delle valutazioni. La prima fase istruttoria si conclude con la trasmissione della proposta di irrogazione di sanzione o di archiviazione, elaborata dal responsabile dell’ufficio “affari legali” dell’Oam, al comitato di gestione, per le conseguenti fasi decisorie, nonché ai soggetti interessati, che entro 15 giorni dalla ricezione possono presentare ulteriori sintetiche osservazioni scritte. Esaminate le ultime osservazioni eventualmente presentate dagli interessati, il comitato di gestione adotta un provvedimento che dispone l’irrogazione delle sanzioni, ovvero l’archiviazione della procedura. Accogliamo con favore la struttura del regolamento in quanto le disposizioni contemplate sono orientate al principio del contraddittorio delle parti. È garantito agli operatori il più ampio esercizio del diritto di difesa, con eventuale audizione presso l’Organismo.
Alla luce di queste novità, qual è l’attuale situazione del settore dei compro oro?Ad oggi i dati ufficiali che raffigurano la mappa dei compro oro si possono, effettivamente, consultare sul portale dell’Oam. Risultano regolarmente iscritte, però, solo 3.556 imprese su tutto il territorio nazionale. Naturalmente questi non sono i numeri “giusti” e veritieri, come sostenuto erroneamente da qualcuno inesperto in un’intervista negli ultimi giorni, nel corso della quale si addebitava la contrazione dei soggetti esercenti e dei volumi prodotti, solo ed esclusivamente, all’impatto normativo. Da uno studio effettuato dalla nostra associazione, infatti, mancano ancora all’appello migliaia di operatori che esercitano l’attività di compro oro in modo occulto e in assenza di una regolare iscrizione presso l’Oam. Questo sia perché alcuni soggetti (compro oro, gioiellieri, orefici, artigiani orafi, altri soggetti, eccetera) non hanno volontà di far emergere lo svolgimento della compravendita di oggetti preziosi usati, sia perché altri sottovalutano le onerose disposizioni normative che abbracciano anche il penale, oltre che disporre le sanzioni amministrative pecuniarie. Basti pensare che, oggi in Italia, si contano n 16.000 gioiellieri di cui circa il 60 per cento svolge l’attività di compro oro; a questi si aggiungono anche altri 2.000 compro oro non iscritti. Giungiamo dunque a 10.000 unità non ancora censite. Questi sono i dati reali. È importante sottolineare che quella dei compro oro, nonostante tali evidenze, è ancora un’attività che trova una sua collocazione e utilità nell’indotto commerciale e che tale resterà, nonostante la fisiologica contrazione del mercato e dei volumi; questo perché svolge un’importante funzione sociale e rappresenta, altresì, una delle fonti di recupero dell’oro. L’entrata in vigore di una norma che ha disciplinato l’esercizio di tale attività, per ciò che è stato disposto nella stessa, non ha arrecato particolari stravolgimenti a quanto già effettuato dagli operatoti del settore, e in particolare modo dai nostri associati, che avevano già adottato pratiche per migliorare la tracciabilità dei soggetti e delle operazioni poste in essere, anche dal punto di vista del rispetto della normativa antiriciclaggio, grazie a un disciplinare tecnico partorito per gli associati all’Antico.