Lo scorso 29 gennaio l’Oam (Organismo agenti e mediatori) ha fornito due chiarimenti ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi che si avvalgono di dipendenti e collaboratori per il contatto con il pubblico.
Attraverso le comunicazioni n. 39 e 40, l’Oam ha chiarito le procedure che seguirà in merito a:
- obblighi di verifica sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e dei collaboratori
- obblighi di comunicazione dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori.
Comunicazione n. 39/2025. Chiarimenti su obblighi verifica sul possesso requisiti onorabilità e professionalità dipendenti e dei collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, l’Oam è tenuto ad assicurare la correttezza delle informazioni contenute negli elenchi a garanzia del consumatore e del mercato di riferimento. In questo contesto si occupa di accertare la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo a iscritti, esponenti, dipendenti e collaboratori di cui agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
Con la comunicazione n.39, l’Organismo ha chiarito che, in caso di accertamento d’ufficio del mancato possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori comunicati dagli iscritti, procederà a:
- inviare un’intimazione volta a ottenere la tempestiva rettifica delle informazioni da parte dell’iscritto o la prova dell’effettivo possesso dei requisiti in capo al collaboratore;
- indicare un termine per provvedere alla rimozione del nominativo del collaboratore privo dei prescritti requisiti.
In caso di inerzia dell’iscritto entro il termine indicato, provvederà dunque a:
- rimuovere il nominativo d’ufficio;
- avviare una procedura sanzionatoria nei confronti dell’iscritto inadempiente, al fine di garantire l’obiettivo primario della correttezza delle informazioni riportate negli elenchi.
Sarà cura dell’Oam, precisa la comunicazione, “procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente, riservandosi di avviare ove necessario le opportune iniziative di cui all’art. 128- duodecies Tub (Testo unico bancario)“.
Comunicazione n. 40/2025. Chiarimenti su obblighi comunicazione nominativi dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
Con la comunicazione n. 40 l’Oam ha fornito chiarimenti sugli obblighi di comunicazione dei nominativi dei dipendenti e dei collaboratori di cui gli iscritti si avvalgono per il contatto con il pubblico, con particolare riferimento all’ipotesi di comunicazione del nominativo di un dipendente o collaboratore che risulta già comunicato da altra società iscritta.
Secondo l’art. 128-octies, comma 2, del Tub i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi “sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
Il D.lgs. n. 141/10 affida poi ad agenti e mediatori il compito di comunicare tempestivamente ogni variazione degli elementi che devono essere indicati nei relativi elenchi, compresi i nominativi dei dipendenti e dei collaboratori.
A questo proposito, l’Oam ha precisato che, in sede di ricezione della comunicazione dei nominativi di dipendenti e collaboratori da parte degli iscritti, “verificata la simultanea presenza di un nominativo all’interno dell’elenco dei collaboratori di altro iscritto e effettuati gli opportuni accertamenti, non procederà all’accoglimento della comunicazione in variazione intervenuta successivamente, in quanto contraria al disposto dell’art. 128-octies, comma 2, del Tub”.
Ciò al fine di garantire la corretta tenuta degli elenchi ed assicurare la trasparenza del mercato.
Anche in questo caso, sarà cura dell’Organismo “procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente, riservandosi di avviare ove necessario le opportune iniziative di cui all’art. 128-duodecies Tub”.