Oam, arriva il nuovo registro per i grandi punti vendita. Cosa cambia e chi dovrà iscriversi

Punto vendita (Foto di Simon Kadula, unsplash)

Rappresenta una delle principali innovazioni derivanti dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha recepito la nuova Direttiva sul credito al consumo Ue 2023/2225 (CCD2): l’estensione dell’obbligo di abilitazione e iscrizione nei registri dell’Oam (Organismo agenti e mediatori) per i fornitori di beni o i prestatori di servizi che, a titolo accessorio, operano come intermediari del credito o concedono le dilazioni di pagamento. In sostanza, le grandi catene di distribuzione o i grandi punti vendita.

A fare il punto sulle novità in arrivo è l’Oam, che all’argomento ha dedicato un approfondimento all’interno dell’Oam Magazine n° 1 del 2026. E spiega perché è necessaria l’istituzione di un nuovo registro, a chi sarà dedicato, cosa comporterà la creazione del nuovo elenco e quali sanzioni saranno previste per chi viola le regole.

Grazie a questa norma viene attratta nella vigilanza dell’Oam, con l’istituzione di un nuovo Registro, un’area ‘grigia’ della concessione di prestiti al consumo, nell’ottica di garantire la tutela del consumatore in termini di trasparenza ma anche di prevenire il fenomeno del ‘sovraindebitamento’ che preoccupa, giustamente, il legislatore comunitario”, precisa l’Organismo.

I fornitori di beni e servizi non sono intermediari del credito

Il decreto legislativo n. 212 del 31 dicembre 2025 esclude l’intermediazione di contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto dei beni e servizi offerti dalla riserva di attività a favore di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Dunque i fornitori di beni e servizi non vengono assimilati agli intermediari del credito. E necessiteranno di un elenco a parte.

Il nuovo regime, prevede l’Organismo, dovrebbe peraltro applicarsi anche ai concessionari di auto, “non essendo previste deroghe ad hoc e costituendo anzi la regola generale per i chi vende beni mobili o mobili iscritti ai pubblici Registri”.

Chi (e come) dovrà iscriversi al nuovo registro

Al nuovo registro dovranno iscriversi i grandi punti vendita che offrono credito al consumo tramite convenzioni con i soggetti finanziatori. E potranno farlo in due modi:

  • attraverso le banche o i finanziatori con i quali hanno una convenzione;
  • direttamente se offrono in proprio dilazioni di pagamento.

Il nuovo registro avrà dunque due sezioni:

  1. una dedicata agli esercenti che offrono prestiti tramite i finanziatori;
  2. un’altra, denominata dal decreto ‘sezione dedicata’, agli esercenti che offrono dilazioni di pagamento senza oneri per i consumatori.

Secondo quanto previsto dalla normativa, la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati sono a carico dei fornitori di merci e servizi: “I soggetti tenuti alla comunicazione procederanno, quindi, in via autonoma all’individuazione del limite dimensionale previsto per l’esonero dall’iscrizione nel Registro”.

L’esonero, spiega l’Oam, riguarda le microimprese o le piccole e medie imprese che, “a titolo accessorio, concedono finanziamenti finalizzati o dilazioni di pagamento per l’acquisto dei beni o servizi offerti, senza interessi e quando siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento”. In questo modo si rispetta il principio di proporzionalità degli oneri imposti sugli esercenti previsto dalla CCD2.

Le tempistiche

Il nuovo registro dovrà essere istituito entro il 10 ottobre 2026. I soggetti tenuti all’iscrizione avranno poi 3 mesi di tempo per farlo.

Di qui a ottobre, l’Oam dovrà definire le informazioni da inviare, le modalità di invio, i termini entro i quali mandare i dati e anche le variazioni affinché sia garantita la tempestiva annotazione dei dati.

L’Organismo dovrà inoltre garantire l’accessibilità dei dati riportati nel registro e nella sezione dedicata, nonché il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Costi

Per coprire i costi del nuovo registro, l’Organismo fisserà l’importo dei contributi che saranno a carico dei finanziatori convenzionati, che potranno poi chiederne il rimborso agli esercenti, e direttamente a carico degli esercenti iscritti alla sezione dedicata.

Poteri di vigilanza e sanzioni

Quanto ai poteri di vigilanza l’Organismo potrà:

  • richiedere ai fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie;
  • chiedere la trasmissione di atti e documenti relativi alle attività di finanziamento;
  • effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

In caso di violazioni alla normativa, di mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti o in caso di ostacolo alle attività di controllo dell’Organismo, l’Oam potrà applicare ai fornitori di beni o i prestatori di servizi:

  • la sospensione dall’esercizio dell’attività di finanziamento da 10 giorni a 3 mesi;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro al 10% del fatturato.

L’applicazione della sanzione verrà comunicata alla banca, all’intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.

Una novità prevista dal decreto sono le modalità di riscossione delle sanzioni comminate ai soggetti iscritti nel nuovo registro: l’Oam si impegnerà direttamente nell’azione di recupero rendendo così effettiva l’efficacia deterrente delle sanzioni.

Il caso delle microimprese e pmi: vigilanza e sanzioni attenuate

Anche se le microimprese e le pmi non rientrino nel perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo Registro, il decreto assegna all’Oam un ruolo di vigilanza attenuata.

Ad alleggerire la vigilanza è il meccanismo in base al quale i poteri dell’Organismo possono essere attivati: l’Oam può infatti intervenire solo su segnalazione da parte di un soggetto interessato.

Laddove per soggetto interessato si intendono, di diritto, banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito che stipulano le convenzioni. Ma non si escludono i consumatori e le loro associazioni o un potenziale concorrente.

Chi vorrà effettuare la segnalazione dovrà versare un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, la cui misura sarà determinata dallo stesso Organismo. Una barriera economica che, riconosce l’Organismo stesso, “se da un lato è finalizzata ad evitare segnalazioni infondate, dall’altro potrebbe rendere lo strumento della segnalazione costoso per il singolo consumatore”.

A fronte della segnalazione, l’Oam potrà chiedere all’esercente la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività svolte, fissando i relativi termini.

Per la violazione della disciplina loro applicabile in materia di tutela del consumatore, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo, l’Oam potrà applicare:

  • il richiamo scritto;
  • l’inibizione dalla continuazione dell’attività di offerta di finanziamenti o dilazioni per un periodo non superiore ai 3 mesi;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 30.000 euro.

L’applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all’intermediario finanziario o al soggetto che ha stipulato la convenzione.