L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha comunicto che “L’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio”, n. 262/05) è del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione è ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquiennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla circolare n. 4/12 dell’OAM“.
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