Oam: i mediatori creditizi devono indicare la ritenuta d’acconto nella fattura

Oam QuadratoCon la comunicazione n. 6 del 2015 l’Organismo degli mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria rende noto l’obbligo di pagare la ritenuta d’acconto sulle fatture da parte dei mediatori del credito. A seguito di numerosi quesiti pervenuti dagli operatori di settore, l’Oam aveva nel settembre scorso richiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate sollevando dubbi interpretativi sul merito della questione. Con la consulenza giuridica n. 954-64/2014 del 26 gennaio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo del pagamento ed evidenziato che le provvigioni percepite dai mediatori creditizi non rientrano tra quelle per cui è espressamente prevista l’esclusione dalla vigente normativa.

Una prima tesi interpretativa sosteneva la necessità di applicare alla lettera quanto enunciato nell’articolo 25-bis, comma I, del D.p.r. 600 del 1973 che prevede l’obbligo del pagamento della ritenuta: “I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23… i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute ai percipienti, con obbligo di rivalsa”.

Una seconda interpretazione, invece, sosteneva la non applicabilità della ritenuta in quanto l’attività di mediazione creditizia incorpora una serie di funzioni (soprattutto in tema di antiriciclaggio, adeguata verifica, raccolta documenti), che possono essere considerate un “outsourcing” di quelle operanti nel settore finanziario. In particolare, questa seconda interpretazione, allineerebbe (fiscalmente), l’attività di mediazione a quella degli agenti assicurativi, per i quali l’art. 25-bis del D.p.r. 600 prevede specificatamente l’esclusione del pagamento della ritenuta.

Da questa divergenza di interpretazione, è nata la necessità da parte dell’Oam di fornire un chiarimento di natura operativa e tributaria agli operatori iscritti nei suoi elenchi, mediante la pubblicazione della comunicazione 6/2015.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver operato un’ampia disamina normativa che regolamenta l’attività di mediazione, entra nello specifico dell’attività di mediazione creditizia così come prevista dal titolo V, art. 128-sexies del T.u.b.: “È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Il mediatore può svolgere anche attività connesse e strumentali e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che possano comprometterne l’indipendenza. L’esercizio della professione è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dall’Oam.

Stante questo quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che le provvigioni maturate dai mediatori creditizi devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte in base al già citato art. 25-bis del DPR 600 del 1973 e anche in base alla circolare 24 del 1983 del ministero delle Finanze che ha fornito ulteriori chiarimenti in materia. In particolare, quest’ultima circolare ha specificato che “la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita, oltre che dal compenso per l’attività svolta dal mediatore, anche da ogni altro compenso inerente l’attività prestata da quest’ultimo, ivi compresi i rimborsi spese”.

L’attività di mediazione creditizia rappresenta dunque una species rientrante nel più ampio genus della mediazione: “Pertanto – si legge nella nota dell’Agenzia delle Entrate – le società di mediazione dovranno indicare nella fatturazione attiva la ritenuta a titolo di acconto”. Ricordiamo che, facendo riferimento a casi specifici non suscettibili di interpretazione estensiva, il comma 5 dell’art. 25-bis del D.p.r. 600 elenca tra le provvigioni escluse solo quelle percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione.

Leggi la comunicazione dell’Oam