L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, in riferimento alle polizze obbligatorie Rc professionali, ha comunicato che: “Per poter esercitare l’attività di agente o mediatore il D.Lgs. n. 141/10 richiede obbligatoriamente la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato l’agente o il mediatore risponde a norma di legge: ne consegue che non può ritenersi conforme agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 141/10 qualsiasi polizza che preveda cause di esclusione della copertura assicurativa per motivi diversi da quelli previsti dalla legge (ad esempio il dolo dell’assicurato, ma non dei suoi dipendenti/collaboratori) o che infici l’operatività della copertura assicurativa (come ad esempio le clausole di sospensione della garanzia per mancata comunicazione di dati o mancato pagamento del premio di regolazione oppure l’introduzione di franchigie opponibili ai terzi danneggiati)“.
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