Il decreto legislativo 141/10 ha previsto che, esattamente come avviene per molte altre categorie professionali, anche i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria siano obbligati a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per i danni arrecati nell’esercizio della loro attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge. A marzo scorso, con la circolare 1/12, l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi ha definito i massimali minimi della garanzia assicurativa commisurata ai volumi di attività.
Fatturato dell’anno precedente la stipula o del rinnovo del contratto di assicurazione | Massimale della polizza assicurativa |
Fino a € 100.000 | € 500.000 per sinistro e € 1.000.000 per anno |
Superiore a € 100.000 e inferiore a € 500.000 | € 750.000 per sinistro e € 1.250.000 per anno |
Pari o superiore a € 500.000 | € 1.250.000 per sinistro e € 1.750.000 per anno |
Come si legge nella tabella, per un fatturato fino a 100.000 euro, il massimale previsto per singolo sinistro è di 500.000 euro, mentre quello annuo è di 1 milione di euro.
Per fatturati che vanno oltre i 100.000 euro ma non superano i 500.000 euro, i massimali previsti sono 750.000 euro per ogni singolo sinistro e 1 milione e 250.000 euro per il massimale annuo.
Infine per fatturati superiori ai 500 mila euro è previsto per ogni singolo sinistro un massimale di 1 milione e 250.000 euro, mentre il massimale annuo ammonta a 1 milione e 750.000 euro.
In attesa dell’emanazione delle norme che dovranno dettagliare la disciplina delle materia, è possibile fornire alcune indicazioni di massima su singoli aspetti di questo tipo di copertura assicurativa.
In primo luogo è opportuno notare che le polizze non prevedono sottolimiti: il massimale in esse indicato è interamente dedicato a coprire eventuali richieste di risarcimento, senza distingui limitativi.
Non sono previsti neppure premi “a rate”. In molti casi, infatti, per contenere i premi le compagnie assicurative stabiliscono delle proposte che in realtà devo poi essere integrate da un altro versamento alla fine del “periodo assicurativo”. L’inosservanza di queste richieste può comportare conseguenze poco gradite, come ad esempio il mancato pagamento dei sinistri o la forte diminuzione del risarcimento in ragione della percentuale di premio non versata. Tutto questo non è contemplato nel caso delle polizze per i mediatori e gli agenti.
Ulteriore caratteristica da sottolineare è la mancanza del rinnovo automatico: nel caso in cui il titolare non desideri rinnovare la propria polizza egli non sarà tenuto a inviare disdetta, perché la copertura assicurativa verrà automaticamente meno alla data di scadenza.
Ancora, le polizze saranno caratterizzate da una totale assenza dell’applicazione di scoperti in caso di sinistro, i premi proposti varieranno ovviamente in ragione degli introiti professionali e in caso sinistro la gestione dello stesso verrà seguita direttamente dagli assicuratori, senza ulteriori intermediari, con competenza e velocità.
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