Polizze index linked, quando il rischio finanziario trasla dalla assicuratore all’assicurato

AssicurazioniSe un cliente stipula una polizza di assicurazione con una compagnia il rischio dovrebbe essere assunto dall’impresa assicuratrice e non dall’assicurato. Sembrerebbe un concetto scontato, invece non sempre lo è. È per esempio il caso delle polizze index linked, e in particolare delle index linked ‘pure’, nelle quali il rischio finanziario trasla dalla assicuratore all’assicurato, in quanto questi non sempre ha la garanzia di ricevere il capitale inizialmente apportato, perché l’importo che la compagnia gli dovrà corrispondere è collegato all’andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Non c’è quindi garanzia né di restituzione del capitale né di rendimenti minimi. Spesso queste polizze sono composte da un’obbligazione zero coupon più un‘opzione scritta su un indice azionario. Alessandro Paticchio, consulente ed esperto di finanza e assicurazioni è concorde con l’opinione della giurisprudenza secondo cui “le index, in teoria, non dovrebbero essere ricomprese nel comparto assicurativo perché si tratta di veri e propri strumenti finanziari in quanto i risparmi vengono investiti nel mercato azionario o obbligazionario e sono per tale ragione soggetti al rischio di mercato. Quindi la funzione assicurativa previdenziale risulta fortemente ridimensionata perché prevale la funzione finanziaria speculativa”.

Anche il Tribunale di Parma, nella sentenza del 10 agosto 2010, ha affermato che le polizze vita index linked che non garantiscono all’assicurato neanche il rientro del valore investito sono pignorabili, non essendo ad esso applicabile il divieto di cui all’articolo 1923 del codice civile, in quanto costituiscono un investimento finanziario nel quale non è ravvisabile alcuna funzione previdenziale. Quindi sono da considerarsi strumenti finanziari a tutti gli effetti in quanto possono essere riscattati in qualsiasi momento e non garantiscono per l’assicurato il rientro del capitale investito, il quale, a differenza di quanto accade per le polizze vita normali, viene proprio assoggettato a quel rischio che le polizze vita si prefiggono di coprire.

È importante che il cliente, al momento della sottoscrizione, sia pienamente consapevole di ciò che sta sottoscrivendo – continua Paticchio – soprattutto nel caso in cui ci sia un’esposizione ad una possibile perdita in conto capitale. Il cliente dovrebbe quindi affidarsi ad un consulente d’esperienza, che sappia informare correttamente sui reali rischi che corre, sulle commissioni di entrata e di uscita che, a seconda del fondo, possono variare sensibilmente. Già nel primo anno il cliente potrebbe non aver maturato alcun utile perché magari le commissioni lo hanno intaccato. Bisogna ancora fare attenzione alla scadenza della polizza e alle penalità, qualora previste, in caso di chiusura anticipata del contratto. Nel caso il contraente volesse riscattare la polizza prima della sua scadenza, potrebbe essere prevista una penale anche sostanziosa in base al numero di anni che prevedono la scadenza. Questi costi solitamente sono indicati nel prospetto informativo, ma ne esistono altri: commissioni di negoziazione, di performance, di amministrazione, di trasferimento. Nel caso della index linked il rendimento non è poi del tutto sicuro: il contratto derivato infatti rende solo se l’indice ad esso sottostante raggiunge il valore di mercato stabilito. Di conseguenza il contraente è solo formalmente un assicurato, essendo nella sostanza un investitore”.

Il continuo susseguirsi negli ultimi anni di clamorosi crack finanziari e la recente crisi globale hanno riproposto con forza l’esigenza di migliorare il sistema di protezione dell’investitore, focalizzando l’attenzione sulla necessità di intraprendere un nuovo percorso legislativo: quello dell’educazione finanziaria del risparmiatore. L’intento educativo nasce dalla constatazione di uno scarso livello culturale raggiunto dagli investitori in materia finanziaria, tale da esporli ad investimenti dei quali non hanno compreso l’effettiva rischiosità. L’educazione finanziaria è uno strumento strategico da affiancare al nuovo processo di miglioramento della regolamentazione del sistema finanziario.

“La maggior parte degli istituti finanziari e assicurativi propone investimenti variegati con alto e basso rischio a seconda del comparto che si sceglie – conclude Paticchio -. Ma quanti di questi clienti sanno davvero quello che stanno scegliendo? Quanti di questi conoscono gli strumenti finanziari su cui stanno depositando i propri risparmi? L’educazione finanziaria oggi dovrebbe essere un elemento fondamentale per la vita di ogni cittadino, bisognerebbe educare i giovani a capire la finanza per far sì che nel momento in cui si trovano davanti a un consulente assicurativo/finanziario, conoscano la differenza tra una polizza assicurativa e un investimento, tra azioni e obbligazioni ecc… L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare il cliente ad acquisire consapevolezza dei rischi, ma anche le opportunità che il mercato può dare in termini di guadagno”.

Già dalla fine degli anni ‘90 la vigilanza assicurativa è intervenuta sulle polizze index linked tentando di limitare i rischi in capo agli assicurati attraverso l’introduzione di requisiti minimi sui parametri di indicizzazione (riproducibilità, trasparenza, pubblicità dei valori), l’esclusione di alcune tipologie di indici (su merci, su fondi interni assicurativi) e il rafforzamento dei presidi sulla sicurezza degli attivi a copertura delle riserve tecniche e sul merito creditizio degli emittenti.

Silvia Colombo, avvocato presso lo Studio legale Zitiello e Associati ed esperta nel ramo assicurativo, sostiene che “nel 2003, l’Isvap ha vietato che le index linked potessero essere indicizzate a titoli derivanti da cartolarizzazioni ovvero a derivati del credito, mitigando molto l’impatto della crisi originata dai mutui subprime rispetto a questo settore. Quanto alla trasparenza della documentazione di offerta, nel 2005 è stato introdotto l’obbligo di predisporre una scheda sintetica dei prodotti index linked, che ne rappresentasse schematicamente i rischi e tutti i costi a carico del contraente. Solo due anni dopo, tali prodotti sono stati assoggettati all’obbligo di redazione del prospetto di offerta, un documento estremamente dettagliato e trasparente, i cui schemi sono predisposti dalla Consob”.

La vigilanza ha dunque, negli ultimi anni, riservato particolare attenzione a questi strumenti potenziando lo schema normativo a tutela del cliente. “L’ultimo intervento dell’Isvap sulle index linked risale al 2009, quando a seguito dei noti episodi di default di grandi istituti bancari (anche con rating investment grade), si è ritenuto di dover di nuovo rafforzare la regolamentazione di settore a protezione degli assicurati. Il regolamento n. 32, emanato dall’Isvap nel giugno del 2009, vede la sua principale novità nella disposizione che prevede che i titoli a copertura delle obbligazioni offerte non possano più rappresentare l’entità di riferimento delle prestazioni ma esclusivamente la copertura finanziaria della compagnia a fronte degli impegni contrattuali. Ciò porta con sé la conseguenza che sia l’impresa assicurativa ad assumersi il rischio di insolvenza del soggetto emittente, potendo la stessa più agevolmente sostituire i titoli a copertura delle riserve tecniche. Inoltre – conclude Colombo il regolamento ha ulteriormente rafforzato i presidi di trasparenza degli indici ammissibili, prevedendo: i) che le azioni o le obbligazioni su cui sono costruiti siano negoziate esclusivamente su mercati regolamentati attivi e liquidi; ii) che il profilo di rischio assunto attraverso l’indicizzazione debba poter essere replicabile dall’impresa attraverso una gestione finanziaria che utilizzi solo posizioni d’investimento in acquisto non derivate; iii) che 
le imprese possano utilizzare i derivati solo con le finalità di riduzione del rischio di investimento ovvero di gestione efficace del portafoglio. Ne discende l’introduzione di un principio secondo il quel le imprese non possono far assumere all’assicurato, attraverso la stipulazione di un contratto index linked, un rischio che non potrebbe essere assunto dall’impresa stessa”.