Non è ancora ufficiale, ma la battaglia contro l’obbligo di iscrizione dei promotori finanziari all’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori è stata vinta e sarà cancellato dal Decreto sviluppo bis. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è stato approvato in Senato il testo del disegno di legge per la conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. All’interno del maxiemendamento del governo si legge: «10-quater. All’articolo 7 comma 1-bis del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: ’’, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti aconsentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari’’».
A occuparsi della modifica della legge che obbligava i promotori finanziari, già iscritti a un proprio albo gestito dalla Consob, a iscriversi anche al nuovo registro tenuto dall’Oam, è stata la senatrice del Pd Maria Leddi, che nelle scorse settimane aveva presentato un emendamento per risolvere il problema.
La questione della “doppia iscrizione”, introdotta dal secondo correttivo del D.Lgs. 141/2010, che ha riformato il settore della mediazione creditizia, ha scatenato negli ultimi mesi forti proteste tra gli addetti ai lavori, contrari a pagare due volte e ad essere sottoposti alla vigilanza di diverse autorità.
Battagli avinta anche dagli agenti di assicurazione, che vedono perorare la loro causa sempre nel maxiemendamento dove si legge che: “Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all’articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, dopo il comma l-bis è inserito il seguente: ’’1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l’aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell’esercizio dell’attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale’’.».
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