Pubblicata dall’OAM la circolare che disciplina la prova valutativa

L’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi ha emanato la Circolare n. 5/12 che fa riferimento alla Prova Valutativa per i collaboratori e dipendenti dei mediatori e degli agenti (l’art. 128-novies, comma 1°, del D.Lgs. n. 385/93, il quale prevede che i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico sono tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo).

Il documento, approvato dal Comitato di Gestione il 3 maggio 2012 è stato reso disponibile sul sito dell’OAM nei giorni scorsi.

 

La Circolare chiarisce la Prova Valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita dopo un percorso formativo sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Sarà cura degli iscritti verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori abbia superato la Prova Valutativa e conseguito l’attestato, prima di comunicare all’OAM i nominativi dei proprio collaboratori.

La circolare spiega inoltre che il percorso formativo, che può consistere in corsi in aula o a distanza, deve avere una durata non inferiore a 20 ore complessive, di cui almeno 8 ore da svolgersi in aula o con modalità equivalenti. Per equivalenti si intendono modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e con l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata e i partecipanti al corso devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.

I corsi a distanza devono precedere l’attività svolta in aula o con le modalità equivalenti e devono essere progettati e realizzati dallo stesso ente che eroga la parte di corsi fruiti in aula.

Gli enti, per poter erogare la formazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio; avere una certificazione di qualità per almeno uno dei programmi formativi offerti o per un’area operativa (UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37, ASFOR, AACSB, EQUIS, AMBA).
L’appartenenza dell’ente di formazione a un’Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è considerato titolo sostitutivo ed equivalente alle certificazioni.

I docenti incaricati dagli enti per l’attività di formazione in aula e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: essere titolari di cattedra universitaria in materie economiche, finanziarie e giuridiche di ogni grado del sistema universitario; aver maturato un’esperienza almeno quinquiennale nell’attività di formazione nelle materie rilevanti per la Prova Valutativa; essere ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori); essere dirigenti o funzionari dell’Amministrazione Pubblica con competenza specifica nelle materie della Prova Valutativa.

I moduli formativi a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.

Il test finale di verifica è erogato dallo stesso soggetto che ha erogato il percorso formativo e la verifica consiste in un esame scritto, articolato in un questionario di 40 domande a scelta multipla e risposta singola (si potrà selezionare solamente una delle quattro opzioni e a ogni domanda per cui è stata selezionata l’opzione corretta è attribuito un punteggio pari a uno).

Il test ha per oggetto tutte le seguenti materie:

  • Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito – i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito; il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario; i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza (35% – 14 domande).
  • Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie (30% – 12 domande).
  • La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia (20% – 8 domande).
  • Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare e il fabbisogno finanziario d’impresa (5% – 2 domande).
  • La disciplina in tema di intermediazione assicurativa (5% – 2 domande).
  • La disciplina antiriciclaggio e antiusura (5% – 2 domande).

Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostreranno di aver frequentato interamente il numero di ore previste.

Il test di verifica si considererà superato se il candidato raggiungerà una votazione non inferiore a 30 su 40.

L’ente che eroga il test di verifica rilascia all’iscritto ed al soggetto che ha superato la Prova Valutativa un attestato, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante, contenente l’indicazione della durata del corso, dei contenuti del corso, dei nominativi dei docenti ed esperti che hanno curato i contenuti del corso, del risultato ottenuto nel testi finale di verifica. In caso di mancato superamento del test, il candidato può sostenere nuovamente il test medesimo senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.

L’attestato è conservato dall’iscritto e dal dipendente o collaboratore per un periodo non inferiore a tre anni successivo alla cessazione del rapporto tra iscritto e dipendente o collaboratore.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare con almeno dieci giorni di preavviso all’Organismo (all’indirizzo email provavalutativa@organismo-am.it) la data, l’ora, il luogo in cui si terrà ciascun test di verifica e l’identità del soggetto incaricato dell’erogazione del percorso formativo e del conclusivo test di verifica. Sono anche tenuti a verificare la qualità dell’attività di formazione erogata e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’erogazione del percorso formativo e del test finale di verifica. Dovranno inoltre fornire all’Organismo, ove richiesto, ogni informazione e documento utile in merito alle attività svolte con riferimento alla Prova Valutativa.

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