Riforma del credito, il Mef mette in consultazione pubblica i due regolamenti attuativi

Il Dipartimento del Tesoro del Mef, e in particolare la Direzione V – Prevenzione dell’ Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali – diretta da Giuseppe Maresca, ha predisposto due documenti di consultazione pubblica. I due documenti si trasformeranno in altrettanti decreti attuativi, che erano previsti dal D. Lgs. 141/2010 e che andranno a coprire alcune lacune legislative che ancora mancavano per dare piena applicabilità alla Riforma della distribuzione del credito. Come noto si attende anche il secondo decreto correttivo (che dovrà essere presentato entro l’estate) che chiuderà definitivamente il quadro.

Il primo fa riferimento ai requisiti organizzativi minimi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi (ai sensi dell’articolo 128-septies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Il documento è finalizzato a raccogliere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati. Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato all’11 maggio 2012.

Il secondo si riferisce alle condizioni e requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento (ai sensi dell’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Anche questo documento è finalizzato a raccogliere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati e il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 7 maggio 2012.

In particolare prima bozza di Decreto dal titolo: Regolamento di attuazione dell’art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi; non è altro che la diretta conseguenza dell’articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il quale stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze detta, tra l’altro, disposizioni attuative del decreto medesimo che indichino il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia, sentita la Banca d’Italia.

Nella bozza si legge che: “Le società di mediazione creditizia individuano un responsabile del controllo, incaricato di verificare l’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all’attività svolta; il responsabile del controllo si avvale del sistema di controllo interno”. Questa figura si applica anche alle società di mediazione creditizia costituite in forma di società a responsabilità limitata, quando non ricorrano le condizioni per la nomina di un sindaco ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile. Negli altri casi, il responsabile del controllo è l’organo con funzioni di controllo.

Per il Sistema di controllo interno “Le società di mediazione creditizia si dotano di un sistema di controllo interno proporzionato alla propria complessità organizzativa, dimensionale ed operativa. Il sistema assicura un’efficace gestione e controllo dei rischi di compliance a cui la società è esposta anche in relazione alla rete di soggetti che operano per suo conto; la riservatezza e l’integrità delle informazioni e l’affidabilità e sicurezza delle procedure per il loro trattamento; la verifica della conformità dell’attività svolta con norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili all’attività svolta e con le procedure interne che la società ha definito per osservarle”.

Nelle società che superino i limiti dimensionali, stabiliti dall’Organismo, con riferimento al numero di dipendenti o collaboratori, “è costituita una funzione di controllo interno cui è affidata la valutazione periodica del sistema di controllo interno e la verifica della correttezza e regolarità dell’operatività aziendale. La funzione può essere affidata a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza; resta ferma la responsabilità del soggetto previsto dall’articolo 3 e della società per il corretto svolgimento della funzione esternalizzata”.

“Le società conservano agli atti la documentazione relativa ai controlli effettuati”.

L’articolo 5  fa invece riferimento ai Dipendenti e collaboratori : “Le società di mediazione creditizia applicano rigorose procedure di selezione dei propri dipendenti e collaboratori, acquisendo e conservando la documentazione probatoria dei requisiti posseduti. Esse verificano la correttezza dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela e periodici accessi ispettivi; questi ultimi devono essere effettuati annualmente su almeno un quinto dei collaboratori esterni. In caso di anomalie, le società adottano prontamente adeguate misure. Le forme di remunerazione e valutazione dei dipendenti e collaboratori adottate non devono costituire un incentivo a distribuire prodotti non adeguati rispetto alle esigenze dei clienti.

Inoltre “le società di mediazione creditizia predispongono una relazione che descrive le scelte effettuate e i presidi adottati per rispettare le disposizioni del presente regolamento, motivandone l’adeguatezza rispetto alla propria complessità organizzativa, dimensionale e operativa. La relazione è aggiornata in caso di modifiche organizzative di rilievo ed è presentata all’Organismo su sua richiesta”.

L’articolo 7 novella la Norma transitoria: “Fino a quando i limiti dimensionali previsti dall’articolo 4, comma 3 non sono individuati dall’Organismo, sono tenute a costituire la funzione di controllo interno le società con un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 50”.

Infine, “Le società di mediazione creditizia sono tenute ad adempiere a quanto previsto dal decreto entro sei mesi dalla individuazione dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4, comma 3, ovvero dall’entrata in vigore del decreto medesimo”.

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Invece la bozza a bozza dal titolo Condizioni e requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento” risponde a quanto previsto nell’articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita Banca d’Italia, stabilisce le condizioni e i requisiti per l’iscrizione degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell’elenco.

Il Decreto stabilisce che “È agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari”. “ Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari e, oltre all’attività di agenzia, possono svolgere altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento è preclusa ogni forma di operatività nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato. L’intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall’agente nell’esercizio della sua attività nonché dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante è responsabile per i danni cagionati per le attività poste in essere per suo conto”.

Nell’articolo 3 sono stabili i Requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria: “L’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 15 del decreto legislativo e di quelli di professionalità indicati all’articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo della società;

d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione”.

Inoltre, “la permanenza nell’elenco è subordinata all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale curato dall’intermediario mandante, almeno una volta l’anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalità sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico. L’Organismo individua gli standard dei corsi di finalizzati all’aggiornamento professionale”.

L’articolo 4 chiarisce quali sono i Requisiti di professionalità: “Costituisce requisito per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L’Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale”.

L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali. Ai dipendenti e collaboratori di cui l’agente si avvale per il contatto con il pubblico si applica l’articolo 128-novies del testo unico bancario ma il requisito di professionalità e la prova valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso professionale previsto dall’articolo 4.

Infine, l’articolo 6 parla della Disciplina transitoria: “Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell’elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalità gli agenti in attività finanziaria che: a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria; b) hanno effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attività finanziaria iscritti”.

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