La VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, giovedì 5 luglio 2012, nella seduta 677 sotto la presidenza del presidente Gianfranco Conte, ha analizzato Lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.?141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Atto n.?486. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento con l’illustrazione del relatore Alessandro Pagano che alla conclusione aggiunge che si “ritiene quindi opportuno svolgere alcune audizioni, per acquisire ulteriori elementi su taluni aspetti specifici del provvedimento. Si riserva altresì di formulare una proposta di parere all’esito del dibattito e dei successivi, ulteriori approfondimenti“.
Gianfranco CONTE, presidente, condivide l’esigenza, prospettata dal relatore, “di procedere ad alcune audizioni informali, ricordando che finora sono pervenute richieste di ascoltare i rappresentanti dell’Associazione tra le cooperative finanziarie costituite tra dipendenti pubblici (ASSOCOOPFIN), dell’ASSOCONFIDI, dell’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA) e dell’Associazione Finanziarie italiane (AFIN). Invita quindi i gruppi ad indicare alla Presidenza ulteriori proposte di audizioni. Ricorda quindi che il termine per l’espressione del parere sul provvedimento da parte della Commissione spirerà il 4 agosto prossimo”.
Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il relatore per l’ottimo lavoro istruttorio svolto sul testo dello schema di decreto legislativo, nonché sui precedenti interventi legislativi concernenti il settore del credito al consumo. “In tale contesto condivido pienamente la sottolineatura circa la grande rilevanza del lavoro parlamentare, e, in particolare, della Commissione Finanze su tale fondamentale comparto del mercato finanziario, richiamando l’apporto costruttivo costantemente fornito dall’Italia dei Valori relativamente a tutte le misure volte a tutelare maggiormente i cittadini ed i consumatori”.
Quindi il presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame.
Di seguito la relazione dell’On. Alessandro Pagano:
Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell’espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.?141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n.?486).
Ricorda in primo luogo che il predetto decreto legislativo n.?141 del 2010, oltre a recepire la direttiva 2008/48/CE, in tema di contratti di credito ai consumatori, ha operato – in seno alla delega conferita dalla legge n.?88 del 2009 e successive modifiche – specifiche innovazioni all’interno del Testo unico delle leggi in materia bancaria a creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n.?385 del 1993, nonché nell’ambito della disciplina speciale in materia creditizia riguardante gli operatori del settore.
È stato anzitutto ricondotto all’interno del TUB, l’insieme di disposizioni speciali intervenute, nel tempo, sulla materia della trasparenza contrattuale (Titolo II del decreto legislativo n.?141 del 2010).
Il Titolo III del provvedimento ha operato la prevista revisione della disciplina degli intermediari finanziari, mentre il Titolo IV ha innovato la normativa su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Accanto alle modifiche al TUB, sono state inoltre emanate disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti ai predetti soggetti. È stato poi compiutamente disciplinato l’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; infine, è stata introdotta la fattispecie criminosa di esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria.
Rammenta, inoltre, che un primo intervento correttivo al decreto legislativo n.?141 è stato operato dal decreto legislativo n.?218 del 2010, il quale ha riallineato e chiarito i tempi di entrata in vigore della disciplina dettata dal predetto decreto legislativo n.?141 ed ha ricondotto alla fonte legislativa parte della relativa disciplina di attuazione.
In linea generale evidenzia come lo schema di decreto legislativo recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commissione Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema di decreto legislativo n.?141 del 2010, nonché sullo schema di decreto legislativo n.?218, correttivo del decreto legislativo n.?141, ad esempio per quanto riguarda: una più incisiva disciplina sulla catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; l’esclusione dall’esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degli agenti in attività finanziaria (di cui all’articolo 128-quater del TUB).
Prima di illustrare in dettaglio il contenuto dello schema di decreto legislativo, reputa opportuno sottolineare il valore fondamentale del decreto legislativo n.?141 del 2010, che ha introdotto modifiche radicali nella materia del credito ai consumatori, la cui disciplina era caratterizzata da carenze tanto gravi da apparire profondamente inadeguata.
Particolarmente degno di nota è il fatto che la Commissione Finanze e il Ministero dell’economia e delle finanze, i quali hanno operato in stretta collaborazione, non si siano limitati ad acquisire, sic et simpliciter, i risultati del lavoro, pur pregevole, compiuto in sede comunitaria, ma abbiano avuto la capacità di definire, attraverso il predetto decreto legislativo n.?141 del 2010, una normativa calibrata in relazione alle caratteristiche e alle specificità del sistema finanziario italiano.
La Commissione Finanze può dunque con orgoglio vantare di avere offerto un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori e dei contribuenti, per la costruzione di un sistema più virtuoso e più improntato a canoni etici, come stanno a testimoniare la totale assenza di critiche e, per converso, il convinto plauso che il lavoro da essa svolto ha riscosso in tutti gli ambienti economici e finanziari del Paese.
La Commissione può essere, pertanto, assolutamente soddisfatta del lavoro di messa a punto di tale disciplina, condotto con intelligenza e con spirito bipartisan, attraverso il quale sono state introdotte numerose e sostanziali modifiche, tra l’altro, in un testo legislativo fondamentale quale il decreto legislativo n.?385 del 1993, che costituisce l’architrave fondamentale della legislazione nazionale in materia bancaria e creditizia.
In tale contesto ricorda che la Commissione abbia svolto, tra il 2009 e il 2010, un’indagine conoscitiva sul credito al consumo, nel corso della quale sono state svolte ben quindici audizioni, alle quali hanno partecipato i rappresentanti delle autorità di vigilanza, tutti gli esponenti delle principali categorie operanti nel comparto, nonché alcuni esperti della materia. Tale attività conoscitiva, facendo emergere le virtù e i vizi del sistema, e talune storture di cui del resto molti componenti della Commissione avevano già cognizione, ha consentito, da un lato, di individuare le criticità sulle quali bisognava intervenire – tra le quali, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l’adeguatezza delle informazioni fornite ai consumatori – e, dall’altro, di fare luce sul preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati.
Anche sulla base di tale lavoro di approfondimento ed analisi, durante la legislatura è stato possibile apportare ulteriori miglioramenti al lavoro, già di ottimo livello, compiuto nel 2010 con l’emanazione del già citato decreto legislativo n.?141, attraverso i decreti legislativi correttivi n.?281 del 2010 e n.?64 del 2011.
A tale opera di perfezionamento della disciplina in materia di credito ai consumatori apporta un contributo aggiuntivo lo schema di decreto legislativo in esame, la cui presentazione al Parlamento è avvenuta in maniera non estemporanea, ma all’esito di una fase di pubblica consultazione durata alcuni mesi. In tal modo, il complesso lavoro avviato nel 2009 si arricchisce di un ulteriore tassello, che porrà la normativa italiana in materia all’avanguardia in Europa.
Passa, quindi a illustrare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, che si compone di 31 articoli.
L’articolo 1 corregge alcuni riferimenti erronei contenuti all’articolo 1 del decreto legislativo n.?141.
In particolare, alla lettera a), mediante una novella all’articolo 122 del TUB, si prevede che a specifiche forme di apertura di credito al consumo regolate in conto corrente (nel caso in cui il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca, ovvero entro tre mesi dal prelievo) non si applichino, tra l’altro, le disposizioni in materia di sconfinamento di cui all’articolo 125-octies, laddove il testo vigente esclude erroneamente l’applicazione delle norme in materia di cessione dei crediti.
La lettera b) chiarisce che, in merito alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non trova applicazione il solo comma 5 dell’articolo 124 (il quale richiama l’obbligo del finanziatore o dell’intermediario di fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria), espungendo il riferimento al comma 7 (che riguarda invece i poteri regolamentari della Banca d’Italia in ordine all’informativa precontrattuale); si precisa inoltre che, nel suddetto caso, l’erogatore non deve procedere alla verifica del merito creditizio del beneficiario (escludendo l’applicazione dell’articolo 124-bis del TUB).
La lettera c), modificando l’articolo 124 del TUB – in materia di obblighi precontrattuali del finanziatore – obbliga questi ad assicurare, oltre che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali, anche che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile in materia di credito al consumo.
La lettera d) integra l’articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.
L’articolo 2 dello schema di decreto modifica l’articolo 4 del decreto legislativo 141 del 2010.
In particolare, il comma 1 integra l’articolo 117 del TUB, prevedendo che i contratti bancari debbano anche indicare il tasso effettivo globale (TAEG) praticato.
Il comma 2, lettera a), individua nella Banca d’Italia l’Autorità preposta a dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, nell’ambito dei poteri ad essa affidati dalle disposizioni del titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela.
Il comma 2, lettera b), specifica che le informazioni precontrattuali da fornire per l’erogazione di credito al consumo sono gratuite, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati, ferme restando le eccezioni di legge (consega di copia del contratto nel caso di finanziamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 127-bis).
Il comma 3 apporta alcune modifiche al sistema sanzionatorio di cui all’articolo 144 del TUB.
In luogo della sanzione pecuniaria comminata ad agenti e per l’inosservanza degli obblighi di legge (più in genere, posti a carico degli intermediari del credito dall’articolo 125-novies), la lettera b) detta una previsione ad hoc nei confronti di tali soggetti, stabilendo che le sanzioni operino dietro segnalazione dell’intermediario mandante all’Organismo incaricato della tenuta degli albi di agenti e mediatori, ove sia riscontrata la violazione di un più ampio numero di doveri (rispetto a quanto previsto a legislazione vigente); ciò può comportare l’applicazione sia di sanzioni pecuniarie, sia di quelle interdittive di cui all’articolo 128-duodecies del TUB, tra cui la sospensione e la cancellazione dell’albo.
L’articolo 3 dello schema modifica l’articolo 7 del decreto legislativo n.?141.
Il comma 1, lettere a) e b), novellando l’articolo 107 del TUB, chiariscono che, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli intermediari ex articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito, le forme giuridiche richieste agli enti sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata; conseguentemente si precisa che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, anche gli esponenti aziendali del richiedente debbano possedere specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità (non solo, dunque, gli azionisti di controllo o che esercitino un’influenza notevole sulla società).
La lettera c), mediante una modifica all’articolo 108 del TUB, specifica che tra i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d’Italia rientra anche l’emanazione di disposizioni concernenti il governo societario, i sistemi di remunerazione e di incentivazione degli intermediari abilitati; tra i provvedimenti specifici che può adottare l’autorità è annoverato anche, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
La lettera d) incide sulla definizione del perimetro del «gruppo finanziario» operata dall’articolo 109 del TUB ai fini dell’esercizio della vigilanza consolidata della Banca d’Italia; in particolare, si consente che, ai predetti fini, la società capogruppo possa essere sia un intermediario finanziario che una società finanziaria, prevedendo inoltre che all’interno del gruppo possa esservi anche una banca extracomunitaria.
Le lettere da e) a i) modificano la disciplina del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, specificando in primo luogo (lettera e) che le società a responsabilità limitata semplificata e le associazioni sono ricomprese – alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative – tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito.
Inoltre viene eliminato il riferimento all’apposito Organismo individuato per la tenuta dell’elenco dei soggetti esercenti il microcredito, in quanto tale compito viene assegnato (ai sensi del novellato articolo 113 del TUB) alla Banca d’Italia.
Analogamente a quanto previsto per gli intermediari abilitati, si specifica, alla lettera f), che la forma giuridica richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del microcredito è quella di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa.
La lettera g) elimina inoltre sostanzialmente la distinzione tra microcredito «per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa» (microcredito con finalità di impresa) e microcredito esercitato in via non prevalente «a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità sociale allo «scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario», prevedendo che tali attività siano prestate congiuntamente.
In ordine all’attività di credito svolte dagli enti no profit, la lettera h) consente a tali soggetti di erogare finanziamenti senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità e degli altri requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge (tra cui forma giuridica, ammontare di capitale versato, oggetto sociale specifico e presentazione di un programma di attività). I tassi ai quali i finanziamenti possono essere concessi devono essere tali da consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore e non, dunque, a remunerare l’attività di finanziamento svolta.
Si precisa quindi, alla lettera i), che l’uso del sostantivo «microcredito» è subordinato alla concessione dei finanziamenti a persone fisiche e imprese secondo le caratteristiche illustrate all’articolo 111 del TUB, al fine di evitare abusi di denominazione.
Le lettere da l) a t) modificano la disciplina degli altri soggetti che erogano finanziamenti (tra cui i confidi) recate dagli articolo 112 e 112-bis del TUB.
In primo luogo la lettera l) esplicita che i Confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 (albo intermediari) non hanno l’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis del TUB.
Inoltre la lettera m) elimina l’obbligo di iscrizione ad apposita sezione dell’elenco degli esercenti il microcredito per i soggetti diversi dalle banche che, costituiti prima della vigenza del decreto legislativo n.?141 del 2010, senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»). Si prescrive che essi possano dunque continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.
La stessa esenzione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A. già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale; tale esenzione è motivata dal fatto che si tratta di un numero chiuso di soggetti e che non appare utile costituire altre tipologie di operatori.
Modificando l’articolo 112-bis, recante la disciplina dell’Organismo istituito per tenere l’elenco dei confidi, la lettera n) elimina l’obbligo che tale soggetto debba costituirsi in forma di associazione, mentre la lettera o) affida al Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la banca d’Italia, sia l’approvazione del relativo statuto, sia la nomina di un proprio rappresentante nell’organo di controllo (in luogo del potere di nomina ministeriale dei componenti di tale Organismo) e la lettera p) riduce l’ammontare dei contributi posti a carico degli iscritti, ridimensionandolo dall’uno per cento dei crediti garantiti al cinque per mille delle garanzie concesse.
Inoltre la lettera q) specifica che, in caso di violazioni legislative o amministrative da parte degli iscritti all’elenco tenuto dall’Organismo, il medesimo (e non più la Banca d’Italia, previa istruttoria dell’Organismo) possa irrogare sanzioni, nella forma del divieto di intraprendere nuove operazioni o dell’obbligo di ridurre le attività.
La lettera r) riformula la disciplina dello scioglimento dell’Organismo che, nell’attuale formulazione dell’articolo 112-bis, comma 7, è proposto dalla Banca d’Italia, qualora vi sia grave inerzia o malfunzionamento.
Per effetto delle modifiche proposte si affida esplicitamente al Ministro dell’economia e delle finanze – su proposta della Banca d’Italia – il potere di scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell’Organismo, qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso.
Le lettere s) e t) specificano che spetta al MEF la disciplina dei requisiti degli organi di controllo dell’Organismo, prevedendo inoltre forme di collaborazione tra Autorità di vigilanza e Organismo per l’espletamento delle rispettive funzioni e per garantire adeguati flussi informativi.
La lettera u) sostituisce l’articolo 113 del TUB, relativo all’elenco dei soggetti esercenti il microcredito, affidando anzitutto la tenuta del predetto elenco alla Banca d’Italia, cui viene anche demandata la vigilanza sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui essi sono sottoposti, affidando all’Autorità anche poteri ispettivi.
Inoltre si prevede che la creazione di un apposito organismo per il microcredito sia rimandata ad un momento successivo, subordinatamente alla presenza, in elenco, di un numero di iscritti sufficiente.
L’articolo 4, novellando l’articolo 9 del decreto legislativo n.?141, specifica, alla lettera a), che le norme sugli intermediari finanziari recate dal titolo V del TUB non trovano applicazione alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli (se diverse dalle società cessionarie) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.
Ciò in ragione delle modifiche operate dall’articolo 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo n.?141, il quale ha tra l’altro novellato l’articolo 3, comma 3 della legge n.?130 del 1999, specificando che le società cessionarie (o i soggetti emittenti, se diversi dai cessionari) aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti devono costituirsi esclusivamente in forma di società di capitali; ad esse, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalità statistiche, la Banca d’Italia – in base alle deliberazioni del CICR – può imporre obblighi di segnalazione specifici, e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, relativi ai crediti cartolarizzati, al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui i crediti si riferiscono.
La lettera b) modifica invece la disciplina delle società fiduciarie, sostituendo l’articolo 199 del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n.?58 del 1998.
In particolare il comma 2 del nuovo articolo 199 prevede che le società fiduciarie svolgenti attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari dovranno essere autorizzate ed iscritte in apposita sezione dell’albo degli intermediari finanziari (ex articolo 106 del TUB) se, alternativamente:
sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario; hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro (il doppio di quello richiesto dall’articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una SPA).
Rispetto alla formulazione antecedente si esplicita che l’iscrizione è subordinata alla presenza di uno dei suddetti requisiti; viene previsto che, ancorché autorizzate e regolarmente iscritte, esse non possono comunque esercitare attività di concessione di finanziamenti al pubblico (riservata ai soli intermediari).
La disposizione disciplina altresì il diniego dell’autorizzazione, che deve essere adeguatamente motivato e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e che comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di gestione fiduciaria di valori mobiliari a meno che, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, non vengano meno le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione all’albo.
Il comma 3 del nuovo articolo 199 prevede adeguati flussi informativi tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d’Italia.
L’articolo 5 modifica l’articolo 10 del decreto legislativo n.?141, introducendo in primo luogo, alla lettera a), alcune modifiche di coordinamento, volte a recepire la nuova prescrizione in ordine alla differita costituzione dell’Organismo del microcredito di cui all’articolo 112-bis del TUB.
Inoltre, si specifica, alla lettera b), che l’esercizio dell’attività di cambiavalute sia sottoposta alla necessità di ottenere una licenza da parte della Questura, al fine di assicurare una forma di controllo su questi soggetti, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
La lettera d) intende precisare che l’Organismo dei confidi si intende costituito, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, al momento quello in cui l’Organismo, fornito di tutte le risorse – umane e materiali – necessarie, è in grado di avviare la gestione dell’elenco secondo le nuove norme, chiarendo quindi che tale momento non può essere identificato nella sua mera costituzione.
La lettera e) prevede che la Banca d’Italia pubblichi l’elenco dei soggetti diversi dalle banche, operanti al momento di entrata in vigore del decreto legislativo n.?141, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (cosiddette «casse peota»).
L’articolo 6 modifica le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo n.?141, che ha introdotto nel TUB il Titolo VI-bis, relativo alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
In primo luogo, novellando il comma 1 dell’articolo 128-quater del TUB, la lettera a) ricomprende anche Poste italiane tra i soggetti che possono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, mentre, eliminando il comma 3 del medesimo articolo 128-quater, si disciplina in modo omogeneo, indipendentemente dal soggetto finanziatore (banche o intermediari o Poste italiane) la distribuzione di contratti di finanziamento.
Il numero 4) della medesima lettera a) prevede che gli agenti i quali prestano servizi di pagamento per conto di IMEL (istituti di moneta elettronica) o di istituti di pagamento comunitari siano tenuti a comunicare all’Organismo deputato alla tenuta dei rispettivi albi l’avvio dell’operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC), con possibilità di effettuare tali comunicazioni in via telematica, a determinate condizioni di legge, le predette comunicazioni.
L’eliminazione del comma 8 dell’articolo 128-quater del TUB, disposta dal numero 5) della stessa lettera a), è connessa con le modifiche, previste dall’articolo 10 dello schema, all’articolo 17 del decreto legislativo n.?141.
Il predetto comma 8 attualmente consente agli agenti in attività finanziaria di svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’apposito elenco, nel rispetto dei requisiti di legge. Secondo la Relazione illustrativa dello schema, tale norma crea difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. In luogo della disciplina vigente, si propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) prevedendo quindi – fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore – che:
gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa, ma non possono operare come mediatori assicurativi; i mediatori creditizi possono operare come broker (mediatori) assicurativi e consulenti finanziari e viceversa; non possono però operare come agenti assicurativi e come promotori finanziari.
La lettera b), modificando l’articolo 128-quinquies del TUB, specifica che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli agenti, non si è più tenuti a presentare polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale prima di avere certezza dell’iscrizione; si prevede invece che essa sarà stipulata solo in un momento successivo, come condizione di efficacia dell’iscrizione stessa.
La lettera c), parallelamente alla modifica recata dalla lettera b), modifica l’articolo 128-septies del TUB, prevedendo che la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale costituisca condizione per l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi.
La lettera d) novella l’articolo 128-octies del TUB, per chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e di agenti in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto persone fisiche, in modo da evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatamente presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore.
La lettera e) sostituisce l’articolo 128-decies del TUB, al fine di definire un quadro univoco dei poteri controllo sugli obblighi di trasparenza posti dal TUB a carico dell’agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio.
In tale ambito si prevede, al comma 2, che l’intermediario mandante risponde del rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB. Al comma 4 si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potrà attribuirsi il solo controllo sui mediatori creditizi all’Organismo incaricato della tenuta dei relativi elenchi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi poteri sanzionatori, mentre la vigilanza sugli agenti e sui mediatori creditizi viene lasciata, ai sensi dei commi 3 e 4, alla Banca d’Italia.
La lettera f), numero 1), corregge la formulazione dell’articolo 128-undecies del TUB, che disciplina l’Organismo deputato a tenere gli elenchi di mediatori ed agenti, eliminando la prescrizione secondo cui esso è ordinato in forma associativa, al fine di evitare che attraverso la menzione della forma associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni per l’attività dell’Organismo. La modifica è inoltre coerente con la modifica recata dal numero 2 della medesima lettera f) alle procedure di nomina dei componenti dell’Organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d’Italia, e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell’Organismo. In tale ambito si specifica inoltre che i primi componenti dell’Organismo (nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze) restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell’Organismo e che il Ministero dell’economia e delle finanze approvi con regolamento lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia.
La lettera g), modificando in più punti l’articolo 128-duodecies del TUB, intende rivedere il sistema sanzionatorio: in particolare si stabilisce una sanzione pecuniaria compresa tra 2.065 e 129.1110 euro per le violazioni delle norme del Titolo VI del TUB da parte dei soggetti che svolgano funzioni di amministrazione e controllo, nonché dei dipendenti e collaboratori degli intermediari.
Si esclude inoltre che all’inattività consegua sempre la cancellazione dagli elenchi dei mediatori e degli agenti, a prescindere dalla meritevolezza dei motivi che l’hanno determinata, si introduce la possibilità di attestare le ragioni della sospensione dell’attività per non incorrere in sanzioni.
La lettera h), sostituendo il comma 3 del’articolo 128-terdecies del TUB, ridisegna i poteri di intervento della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle finanze sull’Organismo, disciplinando le modalità di rimozione e ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo stesso, anche attraverso la nomina di un commissario.
L’articolo 7 interviene sulle disposizioni dell’articolo 12 del decreto legislativo n.?141, al fine di operare alcune correzioni e, soprattutto, per rendere il decreto compatibile con le disposizioni in materia di servizi di pagamento.
In particolare, la lettera a) precisa che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia la promozione e la conclusione, anche da parte di istituti di moneta elettronica (oltre che da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane), di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento.
Parimenti, ai sensi della lettera b), l’esclusione dall’esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia, già prevista dalla vigente normativa nel caso di stipula, da parte di associazioni di categoria, di convenzioni con banche o altri intermediari finanziari per l’accesso al credito, è estesa anche alle società di servizi controllate da associazioni di categoria.
La lettera c) esclude l’obbligo di iscrizione negli elenchi di agenti e mediatori per l’attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (in luogo della passata distinzione tra istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica), a condizione che detta attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale, non determini l’insorgere di rapporti di debito o di credito e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. In sostanza, la modifica proposta consente l’esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento.
La lettera d) specifica che l’obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell’INPS sussiste in relazione all’attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo).
L’articolo 8, incidendo sull’articolo 15 del decreto legislativo n.?141, dispone che tutti i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione negli elenchi dei mediatori e degli agenti, ivi riferiti alle persone fisiche, si applichino a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia, precisando che i requisiti di onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica.
L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 6 dello schema agli articoli 128-quinquies e 128-septies del TUB, in materia di polizze assicurative da stipulare per l’iscrizione negli elenchi di mediatori ed agenti.
L’articolo 10 aggiunge sette nuovi commi all’articolo 17 del decreto legislativo n.?141.
I commi da 4-bis a 4-quinquies sostituiscono le previsioni, abrogate dall’articolo 6, lettera a), numero 5), contenute nell’articolo 128-quater, comma 8, del TUB, in materia di compatibilità tra l’esercizio delle attività di agente in attività creditizia e di mediatore creditizio e quelle di agenzia di assicurazione, promotore finanziario, mediazione di assicurazione e riassicurazione, consulenza finanziaria.
Il comma 4-sexies assegna all’Organismo che tiene l’elenco di agenti e mediatori il compito di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le altre autorità responsabili dei controlli nei confronti di agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari, al fine di evitare sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti.
Ai sensi del comma 4-septies, agli organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta di concordare un unico modulo di formazione, di prova selettiva e di aggiornamento professionale, al fine di evitare duplicazioni e aggravi procedurali.
Il comma 4-octies chiarisce che la nozione di «collaboratore», utilizzata in diverse parti del decreto legislativo n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti che operano in base ad un mandato conferito dall’intermediario preponente, ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.
L’articolo 11 intende ridisciplinare l’istituto dei cambiavalute, inserendo a tal fine un nuovo articolo 17-bis nel corpus del decreto legislativo n.?141.
In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-bis prevede che l’attività di cambiavalute sia riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto presso l’Organismo relativo ad agenti e mediatori (di cui all’articolo 128-undecies del TUB), mentre il comma 5 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria per l’esercizio abusivo dell’attività.
Ai sensi del comma 2 l’iscrizione è subordinata ad alcuni requisiti concernenti la cittadinanza, per le persone fisiche, e la sede legale ed amministrativa, per le persone giuridiche; inoltre, con finalità antiriciclaggio, i commi 3 e 4 obbligano i cambiavalute a trasmettere all’Organismo con cadenza periodica tutte le operazioni di cambio effettuate.
I commi 6 e 7 attribuiscono all’Organismo il potere di irrogare sanzioni (sospensive e interdittive, tra cui la cancellazione dall’elenco), mentre il comma 8 prevede la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze sull’Organismo.
In tale contesto l’articolo 16, inserendo un nuovo comma 6-ter nell’articolo 26 del decreto legislativo n.?141, concede ai soggetti che già esercitano l’attività di cambiavalute tre mesi di tempo, a decorrere dall’emanazione delle norme secondarie di attuazione per chiedere l’iscrizione nell’apposito registro tenuto presso l’Organismo.
L’articolo 12 apporta talune modifiche di coordinamento, incidendo in particolare sull’articolo 19 del decreto legislativo n.?141.
L’articolo 13 incide sull’articolo 20 del decreto legislativo n.?141. In primo luogo, la lettera a) ricomprende anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all’Organismo deputato alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; per tali soggetti esso è di importo inferiore a quello previsto per gli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
La lettera b) estende l’obbligo del contributo anche ai cambiavalute, mentre la lettera c) chiarisce la natura privatistica dell’Organismo e la sua sottoposizione a norme di diritto privato.
L’articolo 14 – novellando l’articolo 21 del decreto legislativo n.?141 del 2010, relativo all’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – corregge in primo luogo, alla lettera a), alcuni refusi della vigente normativa.
In particolare, il numero 1) della lettera elimina, tra i compiti dell’Organismo di gestione degli elenchi di agenti e mediatori, l’erroneo riferimento alla verifica delle «regole di condotta» (la cui emanazione non è prevista dalla legge) da parte degli iscritti.
Inoltre, il numero 3) elimina il riferimento ai «lavoratori autonomi» in seno agli iscritti agli appositi elenchi, formulazione che – secondo la relazione illustrativa – faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e, in più, introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo.
La lettera b), al fine di evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell’Organismo e della Guardia di finanza, promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
L’articolo 15 apporta alcune modifiche di coordinamento all’articolo 23 del decreto legislativo n.?141, relativo all’iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, in connessione con le modifiche, illustrate in precedenza, apportate dallo schema di decreto alla normativa in materia di polizza assicurativa da stipulare ai fini dell’efficacia dell’iscrizione agli elenchi di agenti e mediatori.
In tale ambito si prevede che l’organismo disponga l’iscrizione nell’elenco entro centoventi giorni (e non più novanta) dalla ricezione della relativa domanda.
L’articolo 17 novella la disciplina transitoria dettata dall’articolo 26 del decreto legislativo n.?141, in forza dell’esigenza di posticipare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all’emanazione della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell’Organismo relativo ad elenchi di agenti e mediatori.
Di conseguenza, la lettera b) posticipa dal 31 dicembre 2011 al 31 luglio 2012 i termini per l’emanazione delle norme di attuazione della nuova disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recata dal decreto legislativo n.?141.
La lettera c) ridefinisce inoltre il quadro delle procedure «agevolate» per l’iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d’Italia prima del 30 giugno 2011, i quali, dal momento che hanno già esercitato l’attività, potranno chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi entro il 30 settembre 2012.
In base alla lettera e), numero 1), se tali soggetti hanno svolto effettivamente l’attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente l’iscrizione nel nuovo elenco, l’esame previsto dalla legge sarà sostituito da una valutazione sull’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata, condotta con criteri uniformi e predeterminati ad opera dell’Organismo, ed i medesimi potranno continuare ad operare anche prima del superamento della valutazione.
La lettera d) esonera altresì dal citato esame coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale degli intermediari di cui all’articolo 106.
Per quanto riguarda i promotori finanziari, ove effettivamente svolto l’attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, richiesta ai sensi dell’articolo 17, essi, ai sensi lettera e), numero 3), hanno sei mesi dalla costituzione dell’Organismo per presentare l’istanza e sono esonerati dal superamento dell’esame, purché l’esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.
La lettera f) chiarisce che la cessazione degli albi e elenchi degli agenti e dei mediatori tenuti dalla Banca d’Italia avviene una volta concluso il periodo previsto per la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenuti dall’Organismo.
La lettera g) introduce nel predetto articolo 26 del decreto legislativo n.?141 un nuovo comma 4-bis, il quale precisa che, ai fini della prima applicazione della disciplina in materia di agenti in attività finanziaria (di cui all’articolo 128-quater del TUB), l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti (mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; se l’intermediario offre solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati).
La stessa lettera g) introduce nel già citato articolo 26 anche un nuovo comma 4-ter, il quale determina il momento in cui l’Organismo si intende costituito ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, onde evitare il rischio che si determini un vuoto di tutela nel periodo in cui l’Organismo medesimo è formalmente investito di poteri che non è in grado di esercitare.
Pertanto, l’Organismo s’intende costituito quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, e in ogni caso ciò non può avvenire oltre il 30 giugno 2012; in ogni caso è abilitato ad avviare la gestione degli elenchi anche in assenza delle relative disposizioni attuative.
La lettera h) integra l’articolo 4 del decreto legislativo n.?59 del 2010, (che ha recepito nell’ordinamento interno la cosiddetta «direttiva servizi», e cioè la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al fine di escludere dall’ambito applicativo delle relative norme i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
L’articolo 18 modifica l’articolo 27 del decreto legislativo n.?141, il quale ha a sua volta operato numerose novelle alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n.?231 del 2007.
In particolare si precisa l’ambito dei destinatari della normativa e degli obblighi del citato decreto legislativo n.?231, al fine di adeguarlo al nuovo assetto degli intermediari e degli altri operatori del settore finanziario.
In tal senso le lettere da a) a f) del novellato articolo 27 specificano, integrando il dettato dell’articolo 11 del predetto decreto legislativo n.?231, che le società fiduciarie sottoposte agli obblighi antiriciclaggio sono quelle indicate nel comma 2 dell’articolo 199 del TUF, ovvero quelle che in ragione degli assetti proprietari, della forma e del capitale versato, devono essere autorizzate dalla Banca d’Italia allo svolgimento dell’attività di gestione e amministrazione di valori mobiliari, nonché iscritte in un’apposita sezione dell’albo intermediari. Esse rientrano, ai fini della disciplina antiriciclaggio, nel novero degli intermediari.
In relazione alle modifiche apportate dalla lettera c) del comma 1 all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n.?231, osserva come la disposizione non riporti più le lettere b) e c) del richiamato comma 2, introdotte nel predetto articolo 11 del decreto legislativo n.?231 da parte del decreto legislativo n.?141, che individuavano tra gli intermediari destinatari degli obblighi antiriciclaggio gli erogatori di microcredito (anche le «casse peota») e i confidi, nonché i cambiavalute.
Occorrerebbe dunque verificare se tale omissione corrisponda ad un preciso intento del legislatore delegato, oppure corrisponda ad un mero errore materiale.
Segnala inoltre come l’articolo 27, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.?141, nella formulazione novellata proposta dallo schema di decreto, non sembri avere alcuna riferibilità normativa, in quanto non si indica dove si intenda operare l’integrazione: il contenuto della lettera e) sembra piuttosto doversi ricondurre alla previsione di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, anziché avere portata innovativa autonoma.
La lettera i) modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n.?231, integrando la disciplina relativa all’obbligo di astensione (in base al quale, qualora non si è in grado di rispettare gli obblighi di verifica della clientela sanciti dalla legge a carico dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, è precluso instaurare rapporti continuativi o eseguire prestazioni professionali con i clienti e si è obbligati a cessare il rapporto o la prestazione instaurati). Per effetto delle modifiche proposte, ove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, alle operazioni o alle prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti agli obblighi antiriciclaggio devono restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
La lettera l), modificando l’articolo 25 decreto legislativo n.?231, esclude i cambiavalute (in ragione delle modifiche proposte in ordine alla loro attività) dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi.
Novellando l’articolo 40 del decreto legislativo n.?231, la lettera n) esclude dall’obbligo di invio dei dati statistici aggregati, con finalità antiriciclaggio, le società di riscossione dei tributi (in quanto ivi incluse, secondo la Relazione illustrativa, per errore materiale); sono altresì escluse le società di revisione disciplinate dal TUF.
La lettera o), modificando l’articolo 42 del decreto legislativo n.?231, esplicita la procedura di segnalazione di operazioni sospette (SOS) per quei soggetti (mediatori creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i quali non si ritiene facile l’individuazione di intermediario cui trasmettere la SOS per un successivo inoltro all’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana.
Viene altresì precisato che gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari (disciplinati dall’articolo 128-quater, comma 7, del TUB) inviano la segnalazione alla UIF, ovvero tramite il canale eventualmente istituito in Italia dall’IMEL o dall’istituto di pagamento comunitario.
La lettera p), modificando l’articolo 49 del decreto legislativo n.?231, ridefinisce la disciplina antiriciclaggio in ragione delle soglie massime di utilizzo del contante fissate, da ultimo, in 1.000 euro dall’articolo 12 del decerto-legge n.?201 del 2011.
Sono annoverati tra i soggetti autorizzati a superare la predetta soglia anche gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro.
Si eleva inoltre a 2.500 euro la predetta soglia in favore dei cambiavalute iscritti in apposito elenco.
La lettera q), mediante una novella all’articolo 53 del decreto legislativo n.?231, consente alla Guardia di Finanza, previa intesa con l’Autorità di vigilanza (Banca d’Italia), di effettuare i controlli anche sugli istituti di pagamento e sulle fiduciarie vigilate, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, in coerenza con quanto già previsto a legislazione vigente per altre categorie di operatori.
La lettera r) inserisce un nuovo comma 5-bis nel predetto articolo 53, ai sensi del quale la mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, ovvero, ove costituito, il loro mancato utilizzo da parte degli agenti che operano per conto dei predetti soggetti, è considerato «elemento di rischio» da tenere in considerazione ai fini dell’attività di selezione e controllo da parte delle autorità preposte.
Le modifiche agli articoli 55, 56, 58 e 60 del decreto legislativo n.?231 intendono, come precisa la relazione illustrativa, allineare l’impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.?141.
Le lettere da t) a z) modificano gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n.?231, in materia di sanzioni.
In tale ambito si prevede la sanzione della confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato nei confronti dei soggetti che esercitano il «money transfer» per l’esercizio abusivo dell’attività e in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri imposti dalle norme antiriciclaggio.
Si esclude l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il microcredito e dei confidi per prevedere, nei loro confronti, la sanzione della cancellazione.
Si articolano con precisione le competenze delle Autorità di settore coinvolte nel processo di irrogazione delle sanzioni, individuando l’autorità preposta ad attivare la sanzione della cancellazione dagli elenchi di riferimento negli Organismi individuati dal decreto legislativo n.?141, come novellato dallo schema di decreto (con riferimento al microcredito, a confidi, agli agenti e ai mediatori) e precisando che tali poteri, nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco degli esercenti il microcredito, sono attivati dalla Banca d’Italia fino alla costituzione dell’Organismo.
Si prevede che, a seguito di accertamento di gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio posti in essere dagli agenti che operano per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari, in caso di inerzia o di provvedimenti inadeguati dell’autorità del paese d’origine, siano le autorità italiane a poter vietare agli agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica.
In merito alla formulazione della lettera v) rileva come la disposizione contenga un erroneo riferimento all’articolo 128-decies (che, anche nella versione eventualmente novellata, non reca un comma 1-ter); al riguardo appare plausibile, come si evince altresì dalla relazione illustrativa, che essa, nel prevedere le sanzioni, si riferisca all’articolo 128-duodecies, il cui comma 1-ter contiene le suddette prescrizioni.
Le lettere da aa) a ee) apportano modifiche agli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n.?231.
In dettaglio, si prevede di innalzare la misura minima delle sanzioni applicabili per la violazione dei limiti all’uso del contante stabiliti all’articolo 49 del decreto legislativo n.?231.
Inoltre si radica presso il Tribunale di Roma la competenza territoriale per i ricorsi in opposizione proposti avverso i decreti emessi dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’irrogazione di alcune sanzioni in materia di antiriciclaggio, in deroga alla disciplina generale contenuta nella normativa generale sulle sanzioni amministrative (ai sensi della quale il giudice competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione).
La lettera ff) modifica l’articolo 63 del decreto legislativo n.?231 si apportano modifiche al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n.?109 del 2007, con la finalità di ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di dare attuazione alle misure di congelamento di beni disposte dalle Nazioni unite e dall’Unione europea.
In tale ambito si aumenta a 12 (dagli attuali 11) il numero dei membri del predetto Comitato e si include il Ministero dello sviluppo economico tra i membri dello stesso.
Al riguardo osserva come le predette modifiche alla composizione del Comitato di sicurezza finanziaria – operate mediante l’introduzione di alcuni commi aggiuntivi al richiamato articolo 63 del decreto legislativo n.?231- non sembrino afferire alla necessità di rivedere la disciplina degli intermediari e degli operatori del settore finanziario mediante interventi correttivi del decreto n.?141.
Il comma 2 dell’articolo 18 contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 49 del decreto legislativo n.?231, recante disposizioni in materia di uso del contante.
In particolare, si chiarisce che costituisce violazione delle norme sui limiti all’uso del contante l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro.
Inoltre, costituiscono violazione il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di soggetto diverso.
L’articolo 19 incide sull’articolo 28 del decreto legislativo n.?141, contenente l’elenco delle norme abrogate dal medesimo decreto, recando disposizioni di coordinamento volte ad allineare i termini di attuazione della disciplina ivi recata, mentre l’articolo 20 reca modifiche formali all’articolo 29 del citato decreto legislativo n.?141, relativo all’emanazione delle disposizioni attuative del decreto.
L’articolo 21 modifica la disciplina, di cui all’articolo 30-quinquies del decreto legislativo n.?141, relativa al riscontro (con i dati detenuti da organismi pubblici e privati) dei dati relativi persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ai fini della prevenzione dei furti d’identità nel settore del credito al consumo.
In tale ambito si specifica che i predetti dati devono essere resi disponibili a titolo gratuito, onde intende evitare che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati stessi, sia avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio.
Gli articoli 22 e 23 incidono, rispettivamente, sugli articoli 30-sexies e 30-septies del decreto legislativo n.?141, al fine di adeguare il testo del decreto legislativo alle modifiche apportate dalla Legge comunitaria 2010 (legge n.?217 del 2011) all’articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge n.?88 del 2009, che ha devoluto al titolare dell’archivio centrale informatizzato istituito per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo i contributi dei soggetti aderenti al sistema di prevenzione delle predette frodi.
In tale ambito l’articolo 22 precisa – ove menzionato – che il destinatario del contributo è il gestore dell’archivio.
L’articolo 23 propone invece di versare all’entrata del bilancio dello Stato la quota delle somme introitate dall’ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell’archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall’ente gestore, affinché sia riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.
L’articolo 24, novellando l’articolo 30-octies del decreto legislativo n.?141, rinvia l’invio, da parte degli aderenti al sistema, delle informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui, tra l’altro, sono specificati la struttura e i livelli di accesso all’archivio e le modalità relative al collegamento informatico dell’archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati.
L’articolo 25 reca alcune modifiche all’articolo 114-terdecies del TUB, in materia di patrimonio destinato degli istituti di pagamento che svolgono anche attività imprenditoriali, al fine di allineare la disciplina dei predetti istituti di pagamento alla nuova formulazione dell’articolo 53 del TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, in coerenza con l’attuazione della direttiva 2010/76/CE, relativa alla governance e alle politiche di remunerazione nel settore creditizio.
L’articolo 26 apporta alcune modifiche all’articolo 75, comma 3, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.?163 del 2006, al fine di eliminare la necessità dell’autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB.
In tale ambito il comma 1 prevede che la condizione per il rilascio delle predette garanzie è che tali intermediari siano assoggettati a revisione contabile da parte di società iscritte nell’albo dei revisori.
Conseguentemente il comma 2 abroga il decreto del Presidente della Repubblica n.?115 del 2004, recante i criteri per il rilascio della predetta autorizzazione alla prestazione delle garanzie.
L’articolo 27 modifica l’articolo 1 del decreto legislativo n.?87 del 1992, in materia di conti annuali degli istituti finanziari, al fine di limitare l’applicabilità del medesimo decreto ai casi in cui la società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrare nell’ambito della vigilanza della Banca d’Italia.
Tali modifiche consentono alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare lo svolgimento di un’attività finanziaria – o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dalla novellata norma – di non essere soggette all’ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzioni finanziarie.
In particolare, la lettera a) specifica che per essere sottoposti alla speciale disciplina contabile, la detenzione o la gestione di partecipazioni si considera «esclusiva» quando l’atto costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività.
Ai medesimi fini, la lettera b) prevede che l’esercizio di tali attività si considera principale in base ai dati dei due ultimi bilanci approvati, in presenza di specifiche condizioni (ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria, nonché ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo, dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi finanziari).
L’articolo 28 modifica la disciplina degli agenti in attività finanziaria che svolgono l’attività cosiddetta di money transfer, imponendo a tali soggetti, alla lettera a), di conservare per dieci anni i dati del titolo di soggiorno (in luogo della copia del documento) di chi dispone il trasferimento, qualora l’ordinante sia un cittadino extracomunitario; a tal fine le lettere b) e c) adeguano al nuovo obbligo sia le modalità di conservazione dei suddetti dati, sia la loro mancata trasmissione alle autorità preposte.
L’articolo 29 integra la disciplina alla relativa alla cessione di quote di stipendio o pensione (anche con finalità di finanziamento o di adempimento di obblighi finanziari nei confronti dell’erario), contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n.?180 del 1950, aggiungendovi un nuovo articolo 6-ter.
Il comma 1 del nuovo articolo chiarisce, che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l’articolo 28 del decreto-legge n.?1 del 2012, sulla libertà di scelta della polizza assicurativa da parte del consumatore nei contratti di finanziamento, trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica.
Il comma 2 reca disposizioni di coordinamento dell’attività di concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione con la normativa vigente (come novellata dalle norme proposte dallo schema di decreto) in materia di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, in particolare specificando che gli erogatori di finanziamenti devono avvalersi esclusivamente di soggetti terzi qualificati come agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi ed iscritti negli appositi elenchi.
Il comma 3 demanda quindi alla Banca d’Italia il compito di dettare norme per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l’efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione.
In particolare, tali disposizioni sono volte a:
a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere;
b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all’intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili; d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l’adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
Il comma 4 prevede altresì che le risultanze dei controlli svolti da Banca d’Italia e la dinamica dei costi a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull’attività di vigilanza della Banca d’Italia, prevista dalla legge n.?262 del 2005 (cosiddetta legge sul risparmio).
L’articolo 30 specifica che la nuova disposizione di cui all’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo n.?231 del 2007, (introdotta dall’articolo 18 dello schema, la quale propone di elevare le soglie limite per l’uso del contante in favore dei cambiavalute, entri in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo.
Analoga decorrenza è fissata per la norma di cui all’articolo 26, comma 4-quater del decreto legislativo n.?141 del 2010, come novellata dall’articolo 17 lettera g) dello schema, la quale implica l’immediato avviamento della gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, a prescindere dall’emanazione delle relative norme attuative.
L’articolo 31 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall’attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le pubbliche amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ritiene quindi opportuno svolgere alcune audizioni, per acquisire ulteriori elementi su taluni aspetti specifici del provvedimento.
Si riserva altresì di formulare una proposta di parere all’esito del dibattito e dei successivi, ulteriori approfondimenti.