Sentenza Corte di Giustizia Ue: mutui, nessun rimborso dei costi indipendenti dalla durata del rimborso

Logo Corte Giustizia UeLa Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su un caso sollevato dalla Corte suprema austriaca e ha stabilito che il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato di un mutuo, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto. Il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito.

La sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023 fa riferimento alla  causa C‑555/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 19 agosto 2021, pervenuta in cancelleria il 9 settembre 2021, nel procedimento UniCredit Bank Austria AG contro Verein für Konsumenteninformation.

Nel dettaglio, il Verein für Konsumenteninformation (Vki), un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, aveva contestato dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata da UniCredit Bank Austria nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore.

Secondo detta clausola, in tale ipotesi, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre invece “le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente”.

Il Vki riteneva invece che anche le spese indipendenti dalla durata del credito avrebbero dovuto essere ridotte proporzionalmente. E invocava a tal proposito la direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in un simile caso, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

La Corte suprema austriaca ha interrogato la Corte di giustizia dell’Unione Europea a tal riguardo, chiedendo se la direttiva 2014/17 osti a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha risposto a tale questione dichiarando che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione Europea, infatti, “il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.

Tuttavia, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali “devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.