Sentenza Lexitor, Banca d’Italia: attività di intermediazione del credito va rimborsata, salvo diversa pattuizione

Banca d'Italia Logo 2La Banca d’Italia ritiene superate le proprie linee orientative sulla sentenza Lexitor. E sottolinea che, salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. Lo ha comunicato oggi la Bankitalia, che ha diffuso l’orientamento Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo, approvato lo scorso 1 dicembre.

Nel documento la divisione vigilanza di tutela del dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria servizio vigilanza sul comportamento degli intermediari richiama le modifiche introdotte dal decreto Sostegni Bis in materia di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento, come previsto dalla sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea.  E afferma che la Banca d’Italia reputa “quindi che le proprie linee orientative del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione di legge (che non richiama, in alcun modo, le menzionate ‘linee orientative’)”.

In particolare, per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, il novellato art. 125-sexies del Tub prevede che in caso di estinzione anticipata il consumatore abbia diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

I contratti, precisa la Banca d’Italia, dovranno indicare in modo chiaro i criteri di riduzione, “specificando se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato; ove non diversamente indicato, si applicherà il criterio del costo ammortizzato (art. 125-sexies, comma 2)”.

Inoltre (art. 125-sexies, comma 3), “salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore avrà diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”.

L’art. 11-octies del d.l. 23 maggio 2021, n. 73 dispone anche (al comma 2) che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del Tub e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Al riguardo, Bankitalia rammenta che le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, nel testo adottato con il Provvedimento del 9 febbraio 2011, entrato in vigore il 3 marzo 2011 e in parte qua rimasto immutato, stabiliscono che: “Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”; “in relazione ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e a fattispecie assimilate, le procedure quantificano altresì in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”.

L’orientamento Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo della Banca d’Italia conclude: “Si ha inoltre presente che con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza ‘Lexitor’ e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima”.

In attesa del pronunciamento della Consulta, la Banca d’Italia si atterrà alla nuova previsione di legge nello svolgimento della propria azione di supervisione: “ragion per cui, come detto, questo Istituto – in relazione ai contratti ricadenti nel perimetro applicativo del ridetto art. 11- octies, comma 2 – considera non sussistenti i presupposti per poter dare seguito alle proprie “linee orientative” del 4 dicembre 2019”.

Restano impregiudicate le valutazioni e le determinazioni degli organi giurisdizionali riguardo ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.