“In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto”. Lo precisa un comunicato stampa della Corte costituzionale, che fa riferimento alla sentenza n. 263 depositata lo scorso 22 dicembre, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.
La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/Ce (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.
In tale limitazione la Corte costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor.
Nella citata pronuncia, la Corte di giustizia ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
L’approfondimento dell’Oam
La sentenza è stata oggetto di approfondimento in un articolo dell’Oam Magazine, dal titolo “Sulla sentenza Lexitor la Consulta dichiara la parziale incostituzionalità della norma del 2021: la riduzione deve riguardare tutti i costi e va applicata anche ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 23 luglio 2021, n. 106”.
L’articolo a pag. 39 dell’Oam Magazine precisa che da un punto di vista tecnico la Corte ha censurato l’articolo in questione limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, in quanto “il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2”.
L’articolo ha dedicato una serie di paragrafi a “Dalla giurisprudenza comunitaria un appiglio per l’irretroattività”, “Gli avvocati di Vivibanca avevano invocato certezza del diritto legittimo affidamento”, “I limiti di Manuel Campos Sánchez-Bordona alle somme rimborsabili” e “Per l’avvocato generale di Strasburgo Lexitor non si riferisce alla remunerazione di terzi”.