Uif: dichiarazioni operazioni in oro, le novità in vigore dal 17 gennaio

Uif LogoIl 17 gennaio scenderà a 10.000 euro la soglia oltre la quale gli operatori professionali in oro dovranno dichiarare alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia) le operazioni in oro. Lo ha ricordato oggi l’Uif.

L’Unità ha precisato che a partire dal 17 gennaio, con l’entrata in vigore del d.lgs. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, le operazioni di commercio di oro – che ricadono nell’ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 – dovranno essere dichiarate alla Uif (Unità di informazione finanziaria per l’Italia), qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro. Il limite era fissato precedentemente in 12.500 euro.

La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d’Italia del 2010, nonché con quanto precisato nelle faq della Uif, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a partire dal prossimo 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla Uif le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti”, precisa l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.

Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla Uif i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d’oro da destinare a fusione.

La recente riforma attribuisce all’Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa. Fino all’emanazione delle predette istruzioni, la comunicazione della Uif del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.

Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat Uif adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

Eventuali quesiti sull’applicazione di tali disposizioni per i profili di competenza della uif nonché sull’invio delle dichiarazioni di operazioni in oro possono essere trasmessi, rispettivamente, agli indirizzi e-mail nci.nri@bancaditalia.it e vit.dichiarazionioro@bancaditalia.it.