Unione Fiduciaria, incontro con i presidenti delle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera si direttiva riciclaggio

Unione Fiduciaria LogoSu richiesta di Unione Fiduciaria il suo vice direttore generale, avvocato Fabrizio Vedana, ha incontrato gli onorevoli Donatella Ferranti e Maurizio Bernardo rispettivamente presidente della Commissione Giustizia e della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

L’avvocato Vedana ha voluto proporre ai due presidenti alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo che sta per essere approvato e che attuerà la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo.

Il vice direttore generale di Unione Fiduciaria ha concentrato le sue attenzioni sulla distinzione stabilita nel decreto tra fiduciarie di primo e secondo livello. Le prime come Unione Fiduciaria iscritte nella sezione speciale dell’albo degli intermediari bancari e finanziari (articolo 106 del T.u.b.) le seconde non iscritte all’albo.

Questa distinzione tra le due tipologie di società fiduciarie dovrebbe imporre anche un differente regime antiriciclaggio che, osserva l’avvocato Vedana, non si ritrova nello schema del decreto in oggetto: “l’intento di differente regolamentazione antiriciclaggio per le fiduciarie di primo livello, vigilate dalla Banca d’Italia, rispetto a quelle di secondo livello, non vigilate dalla Banca d’Italia, è evidente anche nella previsione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nell’ipotesi in cui il cliente sia una società partecipata da fiduciari” (articolo 24, comma 2, lettera a), n. 4). Il generale riferimento a “fiduciari” ingenera confusione (forse ci si voleva riferire alle sole fiduciarie non vigilate dalla Banca d’Italia ovvero a soggetti che svolgo l’attività fiduciaria in via non professionale ovvero de facto) e non consente alcun margine di interpretazione in ordine alla differente classificazione delle società fiduciarie. In tal senso è evidente che il rischio associato alle società fiduciarie vigilate da Banca d’Italia (quasi esclusivamente di emanazione bancaria e comunque in possesso di un capitale sociale non inferiore a 100 mila euro) non può, rectius, non deve essere il medesimo di quello associato a piccole società fiduciarie (non vigilate dalla Banca d’Italia), ai prestatori di servizi relativi a società e trust (per i quali non esiste, e non è prevista, neppure nel nuovo Decreto, l’iscrizione in alcun albo), a professionisti che operano ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (fiduciarie di secondo livello, non vigilate dalla Banca d’Italia) o altri ancora non meglio identificati (per es. soggetti incaricati di assumere il ruolo di affidatario fiduciario ai sensi della legge sul Dopo di Noi). “Unione Fiduciaria, al fine di mantenere un differente regime applicativo della normativa in oggetto alle due differenti categorie di società fiduciarie ha quindi proposto di modificare l’articolo 24, comma 2, lettera a) n.4 nel seguente modo: “società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da società fiduciarie appartenenti alla categoria degli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) o dei professionisti di cui all’articolo 3, comma 4 lettere a), b) e c)”.

Al contempo, si chiede di aggiungere, nell’articolo 1 del decreto una specifica definizione di “fiduciario” al fine di facilitare tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio nella corretta applicazione del nuovo regime di adeguata verifica rafforzata di cui al sopra citato articolo 24.

L’audizione ha poi affrontato la parte del decreto che si sofferma sulle informazioni sul titolare effettivo e responsabilità per indebito utilizzo delle informazioni. Anche in questo caso l’Avvocato Vedana ha proposto una proposta all’articolo che interviene su questi temi: “si propone di modificare l’articolo21 del registro delle imprese contenenti i dati dei titolari effettivi ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi o, in subordine, di limitare l’accesso ai portatori di interessi pubblici o diffusi alle sole informazioni relative ai titolari effettivi di società partecipate da soggetti diversi dagli intermediari bancari e finanziari. Si propone, infine, di prevedere una sanzione specifica (in aggiunta q quelle previste dal D.Lgs. 196 del 2003, noto come Codice della Privacy) per l’eventuale violazione della norma sopra citata e comunque per l’illecito trattamento dei dati dell’ente cui verrà affidata la gestione dell’apposita sezione del Registro.”

Altro punto del decreto che ha sollevato l’interesse critico di Unione Fiduciaria è l’obbligo di astensione. Si tratta del divieto che viene posto ai destinatari di obblighi antiriciclaggio di mantenere un rapporto continuativo con società (parte di società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio o entità giuridiche aventi sede nei suddetti Paesi) di cui non è possibile identificare il titolare effettivo ne’ verificarne l’identità.

In questo caso Unione Fiduciaria propone che “non venga adottata la previsione rivolta ad obbligare le fiduciarie a porre fine al rapporto continuativo; in subordine, a fronte del mantenimento di siffatta obbligazione (e quindi con obbligo di recesso dal contratto da parte dell’intermediario) che sia espressamente esclusa la possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento del danno derivante dal recesso e dalla mancata operazione richiesta, con previsione legale che segua il disposto di cui all’articolo 41 comma 6 del d.lgs. 231/2007 a mente di cui le segnalazioni di operazioni sospette poste in essere in buona fede e per finalità antiriciclaggio non comportano responsabilità di alcun tipo”.

L’audizione dell’Avvocato Vedana si è conclusa con un intervento sull’articolo del decreto che obbliga tutti i soggetti destinatari degli adempimenti antiriciclaggio di adottare al loro interno procedure di segnalazione degli illeciti.

Il whistleblowing è applicato da tempo negli Usa e a questa esperienza si è ricondotta Unione Fiduciaria nella sua proposta ai legislatori pensando di tutelare coloro che segnalano gli illeciti attraverso l’applicazione che anche Unione Fiduciaria ha messo a punto.

L’Avvocato Vedana ha proposto che il decreto preveda meccanismi premiali o, in subordine, la creazione di uno specifico fondo al quale potrà attingere il segnalante per potersi difendere nell’ambito dell’eventuale contenzioso con il segnalato/datore di lavoro; tale fondo potrebbe essere finanziato con una parte delle sanzioni irrogate da Autorità a seguito di segnalazioni pervenute da whistleblower.